Ordinanza n. 559/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del decreto n. 2284/2025, avente data 21/10/2025, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui l'odierna ricorrente è stata esclusa dal Concorso docenti ai sensi del ddg. n. 3059/2024 per presunta assenza dei requisiti di ammissione; 2. nonché della comunicazione via e-mail avente data 16/10/2025, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui veniva comunicato all'odierna ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per la classe di concorso ADMM Lombardia; 3. della comunicazione avente data 20/10/2025, a firma dell'USR Lombardia, ivi compreso il relativo allegato, mediante cui, in risposta alle osservazioni presentante dall'odierna parte istante, veniva comunicato come la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti previsti; 4. nonché della graduatoria di merito definitiva e dell'elenco degli idonei per la classe di concorso ADMM Lombardia, pubblicata in data 22/10/2025 e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 2288, a firma dell'USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente; 5. di ogni eventuale rettifica o modifica delle anzidette graduatorie, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, se intese in senso escludente; 6. delle graduatorie provvisorie e del relativo decreto di approvazione, ove esistenti, ivi compresa qualunque altra modifica o rettifica, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente; 7. di qualunque altro esito o provvedimento escludente, comunicato anche tramite piattaforma informatica online, anche dal protocollo sconosciuto, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente per presunta assenza dei requisiti di ammissione; 8. dell'avviso di cui al prot. n. 58017 del 31/10/2025, a firma dell'USR Lombardia e dei relativi allegati, ed avente ad oggetto le operazioni propedeutiche al reclutamento per l'a.s. 2025/2026 dalle graduatorie di merito anche per la classe di concorso ADMM, ove inteso in senso escludente; 9. nonché del decreto di cui al prot. n. 2367 del 04/11/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui sono stati individuati i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato all'immissione in ruolo a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nonché tramite cui è stata assegnata la provincia ai docenti individuati, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 10. del provvedimento di cui al prot. n. 58812 del 05/11/2025, a firma dell'USR Lombardia, contenente le operazioni di assegnazione della sede per i docenti individuati quali destinatari di contratto con esclusione della ricorrente; 11. nonché del decreto di cui al prot. n. 59224 del 07/11/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato all'immissione in ruolo, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 12. di qualunque decreto e provvedimento di assunzione dei vincitori per la classe di concorso ADMM per la regione Lombardia, ivi compresi gli avvisi, le fasi e i turni di reclutamento, nella parte in cui non è compresa l'odierna ricorrente a causa della sua esclusione; 13. nonché dei contratti di assunzione, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente; 14. dei decreti relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per la cdc ADMM Lombardia, ove intesi in senso escludente; 15. degli atti di valutazione delle prove, delle griglie, dei verbali, dei giudizi espressi, ivi compresa la valutazione dei titoli, ove intesi in senso escludente per l'odierna parte istante; 16. in via subordinata di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati e tabelle (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B); 17. del decreto del MIM 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, ivi compresi gli allegati e le relative tabelle; 18. nonché, ove occorra, della circolare n. 13731/2024, a firma del MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione, del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, avente ad oggetto la trasmissione dei documenti dei docenti con titolo estero, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente; 19. nonché di ogni eventuale giudizio ei rigetto espresso attorno alla domanda trasmessa dalla parte ricorrente. 20. di qualunque altra nota e/o circolare, se intese nel senso di escludere i docenti con titolo estero, la cui domanda non è stata inviata mediante la piattaforma online; 21. nonché del calendario di presentazione delle istanze, ivi comprese le eventuali modifiche, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante; 22. del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 23. del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 24. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 25. del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 26. del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”; 27. del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”; 28. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 29. del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1; 30. di ogni allegato ai predetti decreti ivi comprese le relative tabelle e di ogni eventuale rettifica e/o modifica alla procedura pubblica concorsuale indetta per il reclutamento del personale docente nei limiti di interesse della parte istante; nonché del decreto ministeriale di cui prot. n. 137 del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna ricorrente in quanto esclusa dal concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso docenti per la classe di concorso ADMM Lombardia, nonché gli atti successivi di formazione delle graduatorie e di reclutamento nella parte escludente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l'ha esclusa dalla procedura concorsuale ritenendo che la domanda di riconoscimento del titolo estero non fosse stata presentata entro il termine previsto dal bando. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, il riscontro alle osservazioni della ricorrente, le graduatorie e gli atti successivi di individuazione e assunzione dei candidati, nonché, in via subordinata, gli atti generali e le disposizioni regolamentari o amministrative ritenuti escludenti. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'erroneità dell'esclusione, evidenziando di avere conseguito il titolo estero e di avere presentato, entro il termine per la partecipazione al concorso, una domanda di riconoscimento presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. La questione cautelare concerneva anche l'incertezza, alimentata da precedenti condotte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, circa l'individuazione del Ministero competente a ricevere e decidere le istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero, nonché l'eventuale doverosità del soccorso istruttorio in presenza di documentazione dalla quale risultassero il titolo e l'avvenuta presentazione tempestiva dell'istanza di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, in sede di sommario esame cautelare, il fumus boni iuris. In particolare, ha valorizzato l'incertezza sull'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli esteri, osservando che tale incertezza era stata generata anche dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che in precedenza aveva respinto numerose istanze ritenendo competente il Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre la giurisprudenza aveva individuato la competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, quando il candidato abbia fornito informazioni non reticenti e complete e dalla documentazione residuino margini di incertezza facilmente superabili, l'amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio, in attuazione dei principi di buona fede e correttezza. Nel caso concreto la ricorrente aveva indicato il possesso del titolo estero e la presentazione tempestiva della domanda di riconoscimento, sebbene inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la candidata aveva superato le prove scritta e orale e, senza la sospensione, sarebbe rimasta esclusa dalle graduatorie di merito nelle more del giudizio. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta e sono stati sospesi gli effetti dell'esclusione, nei limiti in cui essa dipenda da un'erronea interpretazione della circolare ministeriale n. 13731/2024. La trattazione del merito è stata fissata al 28 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda di sospensione dell'efficacia dell'esclusione e ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
Ddg. n. 3059/2024
Bando della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, richiamato quale fonte del termine per la presentazione delle istanze e dei requisiti di ammissione.
circolare MIM n. 13731/2024
Atto amministrativo generale relativo alla trasmissione dei documenti dei docenti con titolo estero; il TAR ha sospeso l'esclusione nella misura in cui essa derivi da una sua erronea interpretazione.
art. 59, comma 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73
Base legislativa della procedura concorsuale richiamata nel decreto ministeriale n. 205/2023.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esclusione da una procedura concorsuale per mancata presentazione della domanda di riconoscimento di un titolo estero può essere sospesa quando il candidato abbia dimostrato di avere presentato tempestivamente un'istanza di riconoscimento a un'amministrazione pubblica, in presenza di obiettiva incertezza circa l'amministrazione competente.
- Quando l'amministrazione abbia contribuito a generare l'incertezza sull'individuazione dell'ufficio competente per il riconoscimento di un titolo estero, tale incertezza non può essere automaticamente posta a carico del candidato ai fini della sua esclusione dalla procedura selettiva.
- Se il candidato ha fornito informazioni non reticenti e complete sul possesso del titolo e sulla tempestiva presentazione dell'istanza di riconoscimento, e la documentazione consente di superare facilmente le residue incertezze, l'amministrazione deve valutare l'attivazione del soccorso istruttorio, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza.
- Il periculum in mora sussiste quando l'esclusione di un candidato che abbia superato le prove concorsuali gli impedisca, nelle more del giudizio, di essere inserito nella graduatoria di merito e di partecipare alle successive operazioni di reclutamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →