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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10362/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: la nullità della decisione perché il giudizio di responsabilità sarebbe stato fondato su dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria in assenza delle garanzie difensive previste dal codice. La controversia riguarda quindi l'utilizzabilità, nel rito abbreviato, di dichiarazioni spontanee rese in fase procedimentale ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., e la verifica se esse fossero state effettivamente rese liberamente oppure in condizioni di costrizione o sollecitazione indebita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, secondo un orientamento consolidato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale e, quindi, anche nell'incidente cautelare e nei riti a prova contratta, purché risulti con chiarezza che siano state rese liberamente, senza coercizione o sollecitazione. Nel caso concreto, essendo il processo celebrato con rito abbreviato e non essendo stata allegata dal ricorrente alcuna condotta di costrizione, le dichiarazioni sono state considerate liberamente rese e pienamente utilizzabili. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 7, c.p.p.

    consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, purché risultino liberamente rese e non frutto di coercizione o sollecitazione indebita.

  • codice di procedura penale

    richiamato in relazione alle garanzie difensive asseritamente violate e alla disciplina delle dichiarazioni dell'indagato.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale e nei riti a prova contratta, se risulta che siano state rese liberamente.
  • Per dedurre la nullità o l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni non basta allegare in astratto l'assenza di garanzie difensive: occorre indicare specifiche condotte di costrizione o sollecitazione idonee a escluderne la spontaneità.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura manifestamente infondata sull'utilizzabilità della prova determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel rito abbreviato, il controllo sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee segue il principio della loro piena utilizzabilità quando la spontaneità sia positivamente apprezzabile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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