Cassazione Penale, Sentenza n. 2348/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ENNACHATE è stato condannato dal Tribunale di Lecco per il reato previsto dall'art. 6 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non aver ottemperato all'ordine di esibire passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno (fatto accertato in Lecco il 18/09/2018). In Cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo (sostenendo di non aver avuto dolo, avendo fornito le generalità e dichiarato di aver dimenticato il permesso a casa); (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (3) eccessività della pena e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il reato di cui all'art. 6 riguarda la condotta che ostacola, senza giustificato motivo, l'identificazione documentale dello straniero; anche la temporanea mancanza del documento integra reato se l'identificazione risulta ostacolata. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato che l'identificazione dell'imputato è stata possibile solo dopo rilievi dattiloscopici e comparazione fotodattiloscopica tramite SPAID, operazioni durate complessivamente circa ottanta minuti, con conseguente distogliimento degli agenti dal servizio di controllo del territorio. I tre motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati o generici: il primo non coglie la natura contravvenzionale punibile anche per colpa; il secondo non è specifico circa l'applicabilità di art. 131-bis; il terzo non dimostra sproporzione della pena, che era inferiore al medio edittale e congruamente motivata anche alla luce di precedenti condanne. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato
Il reato sanziona la condotta che ostacola senza giustificato motivo la compiuta e documentale identificazione dello straniero; la fattispecie può operare anche in caso di temporanea mancanza del documento se l'identificazione risulta ostacolata
art. 1, comma 2, D.lgs. n. 52/2002
i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ... devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
Richiama l'obbligo di esibire un documento di identificazione anche per cittadini UE al fine di consentire l'identificazione da parte delle forze di polizia
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; in questo caso la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifiche circostanze che giustificassero l'applicazione della causa
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte di merito ha indicato elementi ritenuti rilevanti (modalità del fatto e precedenti penali) per giustificare la misura inflitta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
L. 15 luglio 2009, n. 94 (modifica art. 6)
La modifica ha escluso la punibilità per parte della fattispecie relativa agli stranieri in posizione irregolare, ma la norma rimane volta a tutelare l'identificazione documentale
Massime di principio
- Il reato per mancata esibizione di documenti è finalizzato a impedire l'ostacolo all'identificazione documentale: conta l'effetto pratico sulla identificazione più che la situazione personale (dimenticanza) del soggetto
- La temporanea assenza del documento non esclude automaticamente il reato se l'identificazione viene comunque ostacolata e richiede accertamenti prolungati (es. rilevi dattiloscopici e comparazioni SPAID)
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario fornire elementi specifici e pertinenti che dimostrino la particolare tenuità dell'offesa; argomentazioni generiche sono insufficienti
- Nelle impugnazioni è essenziale formulare motivi concreti e ben collegati alla motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o ricorsive verranno dichiarate inammissibili
- Anche cittadini UE sono tenuti a esibire un documento di identificazione su richiesta della pubblica sicurezza; l'assenza del documento può essere giustificata solo se l'identificazione non risulta ostacolata
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