Cassazione Penale, Sentenza n. 24811/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna del Tinti per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le censure principali miravano a: 1) contestare la qualificazione del Tinti come amministratore di fatto (si contestava che la prova era basata su dichiarazioni e circostanze non sufficienti a dimostrare un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori ai sensi dell'art. 2639 c.c.); 2) chiedere la revisione della valutazione sulla bancarotta documentale, sostenendo che esistevano scritture o copie (depositi di dichiarazioni dei redditi, registri IVA, documentazione in un computer sequestrato e possesso di un commercialista) e che non era stato dimostrato l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari; 3) rilevare l'erronea attribuzione dell'elemento soggettivo alla bancarotta documentale (la Corte territoriale aveva parlato di "dolo generico" mentre l'occultamento o sottrazione delle scritture richiede dolo specifico); 4) chiedere la riqualificazione in bancarotta semplice documentale o l'assorbimento per carenza di dolo; 5) contestare la sussistenza della condotta di distrazione dei beni e la relativa responsabilità; 6) lamentare la mancata concessione dell'attenuante ex art. 219 l.f.; 7) chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante; 8) criticare la determinazione del trattamento sanzionatorio; 9) censurare l'applicazione, in appello, delle pene accessorie ex art. 216 l.f. e l'eventuale riforma in pejus senza corretta determinazione della durata e senza estensione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, perché la Corte territoriale aveva contraddittoriamente riconosciuto l'omessa consegna delle scritture (che implica il dolo specifico) e al contempo ritenuto sufficiente il dolo generico. Per il resto il ricorso è stato rigettato: è stata confermata la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni strumentali aziendali ancora ammortizzabili) e respinte le censure relative alla qualifica di amministratore di fatto, alla prova della distrazione e alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, salvo la parte relativa al reato documentale da rideterminare in sede di rinvio. La Corte ha inoltre rilevato che l'applicazione, in sede di appello, delle pene accessorie omesse in primo grado non viola il divieto di reformatio in pejus trattandosi di pene accessorie conseguenti di diritto alla condanna.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
riguarda le fattispecie di bancarotta documentale (sottrazione, distruzione, occultamento delle scritture o fraudolenta tenuta delle scritture)
La Corte distingue tra due ipotesi alternative: l'occultamento o sottrazione delle scritture, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (omessa consegna/occlusione che impedisca la ricostruzione), e la fraudolenta tenuta delle scritture, che integra reato a dolo generico quando i libri sono rinvenuti ed esaminati
art. 2639 cod. civ.
norma sulla qualificazione di amministratore di fatto (richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della qualifica)
Può essere riconosciuta la responsabilità del socio accomandante che abbia svolto in concreto attività gestoria; la valutazione è basata sulle circostanze fattuali (contatti con clienti, gestione operativa, indicazioni nei registri, movimentazioni dei beni)
art. 219 legge fallimentare
prevede un'attenuante per chi non ha determinato danno ai creditori o per altre circostanze specifiche (se applicabile)
La mancata concessione dell'attenuante richiede verifica concreta: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata nella parte non annullata, sicché l'attenuante non è stata riconosciuta senza sufficienti elementi
art. 20 cod. pen.
le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa
Le pene accessorie derivano automaticamente dalla condanna e il giudice d'appello può applicarle d'ufficio se il primo grado le ha omesse, anche se l'appello è proposto dal solo imputato
art. 597, terzo comma, cod. proc. pen.
disciplina il divieto di provvedimenti peggiorativi da parte del giudice di appello quando l'appello è proposto dal solo imputato
Le Sezioni Unite hanno chiarito che le pene accessorie non rientrano tra i provvedimenti proibiti e quindi il giudice di secondo grado può applicarle d'ufficio
art. 133 cod. pen.
criteri generali per la determinazione della pena e relative modalità
La Corte ha osservato che la determinazione concreta della durata delle pene accessorie e della sospensione condizionale può necessitare di rideterminazione a seguito del rinvio
Massime di principio
- Occultamento o sottrazione delle scritture contabili (bancarotta documentale per omissione/consegna mancante) richiede dolo specifico: il giudice deve accertare la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori e l'effettiva impossibilità di ricostruire patrimonio e movimento degli affari
- La fraudolenta tenuta delle scritture costituisce fattispecie differente a dolo generico: si applica quando i libri sono rinvenuti ma alterati o strutturati in modo da impedire la ricostruzione e richiede valutazione su libri effettivamente esaminati
- Il socio accomandante può essere ritenuto responsabile come amministratore di fatto se emergono concreti elementi di gestione continuativa e significativa (contatti con clienti, gestione operativa, decisioni pratiche), indipendentemente dalla titolarità formale
- La prova della distrazione di beni può essere desunta dall'omissione dell'amministratore nel comunicare al curatore l'esistenza, la destinazione o l'ubicazione dei beni aziendali; la mancata reperibilità nell'inventario è indizio rilevante
- In sede di legittimità non è consentito ritrattare valutazioni probatorie che sono fondate su apprezzamento logico delle prove; i motivi che chiedono diversa valutazione delle stesse sono in genere inammissibili se non indicano travisamento
- Il giudice d'appello può applicare d'ufficio le pene accessorie omesse dal primo grado senza violare il divieto di reformatio in pejus, poiché le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna; tuttavia la concreta determinazione della loro durata e l'eventuale sospensione condizionale possono richiedere espressa valutazione
- Le eccezioni sulla qualificazione del reato (es. dolo specifico vs dolo generico) sono decisive: una contraddizione motivazionale su questo punto può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame
- Se si lamenta la mancanza di documenti contabili, è importante dimostrare concretamente l'impossibilità di ricostruzione (verifiche, sequestri, esistenza di copie/archivi presso terzi) per contrastare l'accusa di bancarotta documentale
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