Cassazione Civile, Ordinanza n. 03376/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soggetto erogatore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di restituzione di rate di un finanziamento agevolato concesso per la realizzazione di un progetto di allevamento di cavalli rustici ai sensi del d.lgs. 185/2000. La beneficiaria aveva proposto opposizione contro un’ingiunzione ex r.d. 639/1910 con cui le era stato intimato il pagamento di euro 8.538,32; l’opposizione era stata respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è contestata la legittimazione attiva della società resistente, assumendo che il contratto di finanziamento fosse stato stipulato con un soggetto diverso (Progetto Italia s.p.a.) e che la successione normativa evocata dalla controparte riguardasse solo altri enti; con il secondo si è denunciata la tardività della produzione dell’atto di fusione per incorporazione di Progetto Italia in Sviluppo Italia, sostenendo che tale atto fosse l’unico titolo della legittimazione attiva e che fosse stato depositato oltre i termini istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ricostruito il complesso riassetto normativo e societario degli enti preposti agli incentivi per la nuova imprenditorialità giovanile, evidenziando che il subentro della resistente nelle funzioni già spettanti agli enti precedenti era avvenuto per legge e che l’atto di fusione costituiva solo attuazione di una disposizione normativa imperativa. Ne ha tratto che la legittimazione attiva della resistente era fondata su base legislativa e che, perciò, la produzione dell’atto di fusione era irrilevante ai fini della prova della legittimazione stessa. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 r.d. 639/1910
indicato come base dell’ingiunzione opposta nel giudizio di merito.
art. 360, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 1, comma 3, e 4; 3, commi 1 e 2, d.lgs. 1/1999
norme interpretate nel senso di fondare il riordino e il subentro legale degli enti e delle società coinvolte nel sistema degli incentivi alla imprenditorialità giovanile.
d.l. 331/1994 conv. in l. 95/1995
richiamato come fonte del nuovo regime di incentivi alla nuova imprenditorialità giovanile.
d.lgs. 3/2000
considerato come intervento normativo che ha consentito a Sviluppo Italia di operare direttamente tramite propri rami d’azienda e ha integrato il riordino societario.
d.lgs. 185/2000
indicato come disciplina agevolativa per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego alla base della richiesta di finanziamento.
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come termine processuale oltre il quale l’atto di fusione sarebbe stato tardivamente prodotto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati nel secondo motivo come norme sulla valutazione delle prove e delle risultanze di causa.
art. 2967 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma sull’onere della prova, invocata per contestare la dimostrazione della legittimazione attiva.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per l’accertamento dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la successione tra enti o società è espressamente prevista da una norma di riordino, la legittimazione attiva del soggetto subentrante deriva direttamente dalla legge e non richiede, per la sua prova in giudizio, la produzione dell’atto negoziale o societario di attuazione, se questo costituisce mera esecuzione della previsione imperativa.
- In presenza di un complesso riassetto normativo e societario, la corretta individuazione del soggetto legittimato va compiuta ricostruendo la catena legislativa dei subentri e delle funzioni, anche quando i passaggi intermedi siano articolati o apparentemente frammentati.
- La tardività della produzione documentale è irrilevante se il documento prodotto non è il titolo costitutivo della legittimazione dedotta, ma solo un atto esecutivo di un subentro già stabilito dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge non è fondata se presuppone una lettura isolata delle singole società coinvolte senza considerare la disciplina normativa di riordino che ne ha determinato il trasferimento di funzioni.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione decisa presenti profili di novità o particolare complessità interpretativa, pur in caso di rigetto integrale del ricorso.
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