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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23482/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione sostenendo che la sostanza era per uso personale: era stata detenuta in due involucri, acquistata con i proventi del proprio lavoro e priva di elementi o strumenti per il confezionamento; lamenta quindi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la destinazione all'uso personale. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in tema di confisca del denaro, assumendo che, trattandosi di mera detenzione, la condotta non avrebbe prodotto profitto di reato e il denaro non sarebbe confiscabile. La Corte di cassazione ritiene la prima censura manifestamente infondata perché la Corte d'appello ha desunto la finalità di spaccio da più indici convergenti: pluralità e diversità delle sostanze, suddivisione in due involucri di plastica, contesto spazio-temporale noto per attività di spaccio e comportamento dell'imputato, sorpreso con altro soggetto mentre cercava di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. La seconda censura è dichiarata inammissibile perché, dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, la questione sulla confisca non risultava devoluta al giudice di secondo grado, e il ricorrente non ha contestato tale ricostruzione, né ha dedotto di aver effettivamente proposto quel motivo in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha respinto nel merito la doglianza sulla destinazione allo spaccio, reputandola manifestamente infondata, e ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla confisca del denaro per difetto di devoluzione in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella fattispecie oggetto di condanna in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza non devoluta al giudice di appello è inammissibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, costituito da pluralità e diversità delle sostanze, modalità di confezionamento o custodia, contesto di rinvenimento e comportamento dell'agente, senza che sia necessaria la presenza di strumenti di confezionamento.
  • La deduzione dell'uso personale dello stupefacente è infondata quando gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito sono logicamente incompatibili con tale finalità e sorretti da motivazione completa e coerente.
  • In cassazione è inammissibile la censura che investe una questione non devoluta in appello, ove dalla sentenza impugnata risulti che il motivo non fu effettivamente proposto e la parte non contesti specificamente tale ricostruzione.
  • La confisca non può essere utilmente censurata in sede di legittimità se la relativa questione non è stata ritualmente portata alla cognizione del giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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