Ordinanza n. 826/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della ciclovia Adriatica, variante al PRG e piano particellare di esproprio, nonché atti successivi relativi alla pianificazione e progettazione dell'opera
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la deliberazione del Consiglio comunale di Fano di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'itinerario ciclopedonale Torrette-Ponte Sasso e di adozione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 327/2001, unitamente al piano particellare di esproprio, agli atti della conferenza di servizi, ai pareri regionali e paesaggistici, alle controdeduzioni comunali alle osservazioni e a numerosi atti successivi di variante, pianificazione e progettazione definitiva-esecutiva. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno reiterato un'istanza di esibizione documentale nei confronti del Comune. L'amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che le modifiche al tracciato avrebbero escluso dal progetto la stradina ad uso pubblico cui si riferiva il contenzioso e, più in generale, che non esisterebbe allo stato un progetto esecutivo relativo al tratto della ciclovia incidente sulla zona delle proprietà ricorrenti. I ricorrenti, pur insistendo sull'istruttoria, non hanno preso posizione sulle precisazioni tecniche e fattuali contenute nella memoria comunale né sono comparsi alla discussione in udienza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che, alla luce degli atti sopravvenuti e delle modifiche prospettate dal Comune, l'istanza istruttoria potrebbe essere divenuta improcedibile e che il ricorso potrebbe essere deciso allo stato degli atti. Ha precisato che resta salva la possibilità per i ricorrenti di acquisire ulteriori documenti mediante accesso e di proporre autonome impugnazioni successive, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora intendano insistere per l'istruttoria, i ricorrenti dovranno indicare analiticamente e motivatamente quali ulteriori documenti siano necessari per la definizione della controversia. Il Collegio ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di venti giorni per depositare controdeduzioni sulle questioni evidenziate, fissando una nuova camera di consiglio decisoria per il 22 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine 20 giorni per eventuali controdeduzioni sulle questioni sopra esposte
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di osservazioni e controdeduzioni.
art. 19 d.P.R. 327/2001
adozione di variante al P.R.G.
Richiamato quale base normativa della procedura di approvazione del progetto con contestuale adozione della variante urbanistica.
art. 14 e ss. l. 241/1990
Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 e successivi
Richiamato in relazione alla conferenza di servizi svolta per l'acquisizione dei pareri sul progetto.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento del parere paesaggistico della Soprintendenza.
art. 142, comma 1, lettera a), d.lgs. 42/2004
Tutela ex art. 142, comma 1, lettera a)
Richiamato in relazione alla tutela paesaggistica dell'area interessata dal progetto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono modifiche progettuali o pianificatorie potenzialmente idonee a escludere l'incidenza dell'opera sulla posizione dei ricorrenti, il giudice può sottoporre d'ufficio la questione della sopravvenuta carenza di interesse e invitare le parti a chiarire l'attuale utilità della decisione.
- La reiterazione di un'istanza istruttoria non è sufficiente se la parte non indica in modo analitico e motivato quali documenti ulteriori siano necessari per definire la controversia, soprattutto quando l'amministrazione abbia già depositato documentazione rilevante.
- La mancata replica alle deduzioni dell'amministrazione sugli effetti degli atti sopravvenuti e la mancata partecipazione alla discussione possono rendere non adeguatamente chiarito l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, imponendo un previo contraddittorio sulla possibile improcedibilità.
- La sopravvenuta modifica dell'opera o del suo tracciato non preclude, in astratto, la possibilità di acquisire ulteriori documenti mediante accesso e di proporre autonome impugnazioni contro atti successivi, ove sussistano i relativi presupposti.
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