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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20589/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la valutazione delle esigenze cautelari: la difesa lamenta difetto di motivazione rispetto alla memoria depositata in sede di riesame, sostine che l'ultimo reato-fine risale al 22/10/2021 (oltre due anni prima dell'ordinanza del 2023) e che il decorso del tempo inciderebbe sull'attualità del pericolo; afferma inoltre che, sciolta l'associazione, non vi sono tracce di ulteriori attività di spaccio e che non può operare un automatismo tra "professionalità nel delinquere" e permanenza del pericolo. La difesa richiede che si considerino la documentata attività lecita e il contesto socio-economico del ricorrente e contesta l'adeguatezza della misura, sostenendo che il pericolo di reiterazione avrebbe potuto essere scongiurato con misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto non viziata la motivazione del Tribunale del Riesame che, richiamando la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari. Il Tribunale aveva valorizzato il ruolo apicale di Pashaj nell'associazione ex art. 74 (D.P.R.), la capacità di gestire una rete organizzata con molti approvvigionamenti e cessioni, volumi stimati in circa 12,35 kg di cocaina e 20 kg di hashish e guadagni superiori a quelli leciti percepiti dall'indagato. Tali elementi hanno supportato la conclusione sul concreto pericolo di reiterazione, anche per i collaudati legami interpersonali che avrebbero potuto favorire una riorganizzazione. La Corte ha inoltre affermato che la distanza temporale (fatti fino a ottobre 2021, ordinanza luglio 2023) non era tale da escludere le esigenze cautelari. Ha ritenuto le censure difensive sostanzialmente una diversa valutazione di merito, non sindacabile in cassazione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Viene applicata la presunzione circa la persistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che, per il ruolo e le modalità dell'attività del ricorrente, sussista il concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 74 del d.P.R. n. 74 del 1990

    La norma (riferita alla disciplina delle sostanze stupefacenti e all'associazione dedita al traffico) è richiamata per qualificare il ruolo di vertice del ricorrente nell'associazione e la natura organizzata dell'attività illecita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017)

    Richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso per semplici divergenze nella valutazione di merito.

  • art. 94 c.p.p. (riferimento procedurale finale)

    Accenno procedurale al termine per gli adempimenti in cancelleria a seguito del provvedimento.

Massime di principio

  • La mera distanza temporale tra l'ultimo fatto contestato e l'emissione della misura cautelare non esclude automaticamente le esigenze cautelari: il giudice valuta complessivamente ruolo, modalità operative, volumi dell'attività illecita e capacità di riorganizzazione.
  • Quando la legge prevede una presunzione di persistenza (es. art. 275 c.p.p.), spetta alla difesa produrre elementi concreti e specifici per superarla (es. comprovata rescissione dei legami, assenza di contatti, stabile attività lecita che renda improbabile la reiterazione).
  • Le critiche che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o del merito non sono solitamente ammissibili in Cassazione; solo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione possono essere sindacati.
  • Per ottenere una misura meno afflittiva occorre dimostrare in modo concreto che misure alternative sono idonee a neutralizzare il rischio di reiterazione (misure di controllo, obblighi specifici, ecc.), non basarsi su affermazioni generiche circa il cambio di vita o l'attività lecita.
  • Il ruolo apicale nell'organizzazione e i consistenti volumi di traffico sono elementi che rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione e giustificano l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

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