Cassazione Penale, Sentenza n. 20589/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura la valutazione delle esigenze cautelari: la difesa lamenta difetto di motivazione rispetto alla memoria depositata in sede di riesame, sostine che l'ultimo reato-fine risale al 22/10/2021 (oltre due anni prima dell'ordinanza del 2023) e che il decorso del tempo inciderebbe sull'attualità del pericolo; afferma inoltre che, sciolta l'associazione, non vi sono tracce di ulteriori attività di spaccio e che non può operare un automatismo tra "professionalità nel delinquere" e permanenza del pericolo. La difesa richiede che si considerino la documentata attività lecita e il contesto socio-economico del ricorrente e contesta l'adeguatezza della misura, sostenendo che il pericolo di reiterazione avrebbe potuto essere scongiurato con misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto non viziata la motivazione del Tribunale del Riesame che, richiamando la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari. Il Tribunale aveva valorizzato il ruolo apicale di Pashaj nell'associazione ex art. 74 (D.P.R.), la capacità di gestire una rete organizzata con molti approvvigionamenti e cessioni, volumi stimati in circa 12,35 kg di cocaina e 20 kg di hashish e guadagni superiori a quelli leciti percepiti dall'indagato. Tali elementi hanno supportato la conclusione sul concreto pericolo di reiterazione, anche per i collaudati legami interpersonali che avrebbero potuto favorire una riorganizzazione. La Corte ha inoltre affermato che la distanza temporale (fatti fino a ottobre 2021, ordinanza luglio 2023) non era tale da escludere le esigenze cautelari. Ha ritenuto le censure difensive sostanzialmente una diversa valutazione di merito, non sindacabile in cassazione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Viene applicata la presunzione circa la persistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che, per il ruolo e le modalità dell'attività del ricorrente, sussista il concreto pericolo di reiterazione.
art. 74 del d.P.R. n. 74 del 1990
La norma (riferita alla disciplina delle sostanze stupefacenti e all'associazione dedita al traffico) è richiamata per qualificare il ruolo di vertice del ricorrente nell'associazione e la natura organizzata dell'attività illecita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017)
Richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso per semplici divergenze nella valutazione di merito.
art. 94 c.p.p. (riferimento procedurale finale)
Accenno procedurale al termine per gli adempimenti in cancelleria a seguito del provvedimento.
Massime di principio
- La mera distanza temporale tra l'ultimo fatto contestato e l'emissione della misura cautelare non esclude automaticamente le esigenze cautelari: il giudice valuta complessivamente ruolo, modalità operative, volumi dell'attività illecita e capacità di riorganizzazione.
- Quando la legge prevede una presunzione di persistenza (es. art. 275 c.p.p.), spetta alla difesa produrre elementi concreti e specifici per superarla (es. comprovata rescissione dei legami, assenza di contatti, stabile attività lecita che renda improbabile la reiterazione).
- Le critiche che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o del merito non sono solitamente ammissibili in Cassazione; solo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione possono essere sindacati.
- Per ottenere una misura meno afflittiva occorre dimostrare in modo concreto che misure alternative sono idonee a neutralizzare il rischio di reiterazione (misure di controllo, obblighi specifici, ecc.), non basarsi su affermazioni generiche circa il cambio di vita o l'attività lecita.
- Il ruolo apicale nell'organizzazione e i consistenti volumi di traffico sono elementi che rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione e giustificano l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
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