Sentenza del 15/11/2016 n. 1215 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO PEC - LIMITI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella IRPEF relativa all'anno 2009, per un importo di 6.115,45 euro, sostenendo vizi quali l'omessa indicazione del funzionario responsabile, l'assenza di autorizzazione alla firma e l'omessa comunicazione prodromica di irregolarità. In via preliminare, contestava inoltre la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, che era stato notificato a mezzo PEC il 29 aprile 2014. La questione centrale riguardava quindi la validità, nel processo tributario, della notificazione telematica del ricorso prima dell'entrata in vigore e dell'estensione territoriale del processo tributario telematico.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile ab origine il ricorso notificato a mezzo PEC. Nel 2014, infatti, il processo tributario telematico non era ancora operativo nella Regione interessata e mancavano le disposizioni tecniche necessarie per utilizzare la PEC quale modalità di notificazione del ricorso introduttivo. Le modalità ammesse erano la notificazione tramite ufficiale giudiziario, la consegna diretta all'ufficio impositore oppure la spedizione postale con raccomandata. La successiva entrata in vigore del processo tributario telematico non poteva sanare retroattivamente il vizio, anche perché nel frattempo era maturata la decadenza dal termine per ricorrere. La cartella è stata quindi confermata. Considerata la novità della questione, le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, artt. 16 e 16-bis
Il ricorso deve essere notificato mediante ufficiale giudiziario, consegna diretta all'ufficio impositore oppure spedizione postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
Prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella specifica regione, queste costituivano le modalità ordinarie ammesse per la notifica del ricorso tributario.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Le notifiche tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico.
La notificazione telematica è stata riconosciuta come modalità facoltativa e alternativa a quelle ordinarie, ma subordinatamente all'attivazione del processo tributario telematico e alle relative regole tecniche.
D.P.R. 68/2005, art. 16, comma 4
Le disposizioni del citato regolamento non si applicano, restando ferme le specifiche disposizioni normative.
Le regole generali sulla PEC non possono sostituire le discipline speciali previste per il processo tributario.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1
L'avvocato o il procuratore legale può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
La facoltà dell'avvocato di notificare autonomamente atti tramite PEC non è stata ritenuta estensibile, nel periodo considerato, agli atti del processo tributario.
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2
Le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non si applicano alla giustizia amministrativa.
La disposizione è stata interpretata dalla Commissione come ulteriore elemento contrario all'applicazione, all'epoca, delle notificazioni PEC disciplinate per altri riti al processo tributario.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8, convertito dalla legge n. 111/2011
La norma costituisce la base per l'introduzione di regole tecniche specifiche del processo tributario telematico, confermando la necessità di una disciplina attuativa speciale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la PEC non è automaticamente valida solo perché tecnicamente possibile: occorre verificare che, alla data della notificazione, il processo tributario telematico fosse stato attivato nella regione competente e che fossero applicabili le relative regole tecniche.
- In assenza di una disciplina telematica territorialmente vigente, il ricorso introduttivo deve essere notificato con una delle modalità ordinarie previste dalla normativa processuale tributaria.
- La ricezione effettiva dell'atto da parte dell'amministrazione non sana necessariamente la notifica inesistente o radicalmente inammissibile, soprattutto quando sia ormai decorso il termine per proporre ricorso.
- Per valutare la validità di una notifica telematica occorre considerare la normativa vigente al momento dell'atto, la regione interessata, il tipo di atto notificato e l'eventuale esistenza di regole tecniche specifiche.
- L'attivazione successiva del processo tributario telematico non produce, di regola, una sanatoria retroattiva delle notifiche PEC effettuate quando tale modalità non era ancora consentita.
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