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Sentenza

Sentenza n. 10950/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto R. 1219 del 21.8.2023 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato nei confronti della Sales S.p.A. il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008; - ove occorra, del provvedimento del 29.6.2023 con cui l'Azienda USL Toscana Nord Ovest riscontrata “la non completa protezione verso il vuoto e il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale degli operai” ha sospeso l'attività imprenditoriale esercitata dalla Sales S.p.A., ai sensi dell'art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202312729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, con conseguente annotazione nel Casellario informatico ANAC, nonché il presupposto provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, sostenendo: la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione del termine di 45 giorni previsto dalla circolare MIT n. 1733/2006, poiché il decreto era stato adottato 53 giorni dopo la sospensione; l'illegittimità derivata dalla sospensione disposta dall'USL, asseritamente priva di adeguata motivazione sulla gravità delle violazioni; la violazione del principio di proporzionalità alla luce della normativa e della giurisprudenza dell'Unione europea; nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sproporzionalità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, in ragione della durata di un solo giorno della sospensione, della tempestiva regolarizzazione e dei possibili effetti dell'annotazione ANAC. L'accesso ispettivo aveva accertato la non completa protezione verso il vuoto e il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operai. La società aveva poi completato le protezioni e versato la somma richiesta, ottenendo la revoca della sospensione il giorno successivo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il decreto interdittivo un atto vincolato e meramente ricognitivo del divieto direttamente previsto dalla legge, adottabile quando la sospensione dell'attività imprenditoriale abbia prodotto effetti. Per tale ragione non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, l'eventuale violazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale è stato qualificato come ordinatorio e sollecitatorio, non essendo prevista alcuna decadenza dal suo superamento; i 53 giorni trascorsi non sono stati ritenuti manifestamente irragionevoli. La sospensione presupposta è stata ritenuta adeguatamente motivata dal verbale ispettivo, che indicava le violazioni e il pericolo accertato. L'obbligo di protezione verso il vuoto ha carattere assoluto e preventivo e la temporanea inutilizzazione dell'area o la programmazione di interventi successivi non escludono la violazione. La successiva regolarizzazione e la revoca della sospensione incidono soltanto sulla durata dell'interdizione, non sulla legittimità della sospensione già efficace. Il Ministero era quindi tenuto ad adottare il decreto anche dopo la revoca, limitandolo al periodo dal 29 al 30 giugno 2023, senza poteri di graduazione o rivalutazione della misura. L'annotazione ANAC è stata qualificata come atto vincolato e consequenziale. È stata esclusa la violazione del principio di proporzionalità, poiché l'interdizione aveva la medesima durata della sospensione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    consente l'adozione del provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro

    La sospensione è legittima quando l'accertamento ispettivo individua puntualmente una grave violazione della sicurezza; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della misura, ma non deve contenere una confutazione analitica di ogni deduzione del destinatario.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell'attività, è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e [è prevista] la comunicazione del provvedimento al Ministero ai fini dell'adozione dell'interdizione

    L'interdizione ministeriale è un effetto vincolato e ricognitivo della sospensione che abbia prodotto effetti; può essere adottata anche dopo la revoca della sospensione e deve essere limitata al periodo di sua effettiva efficacia.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    eventuale comunicazione di avvio del procedimento

    Non si applica al procedimento di adozione dell'interdizione quando il provvedimento è integralmente vincolato e la partecipazione privata non potrebbe modificarne il contenuto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La disposizione conferma l'irrilevanza della mancata comunicazione di avvio rispetto a un'interdizione vincolata nel contenuto.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    obbligo di motivazione mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione

    Il verbale ispettivo soddisfa l'obbligo motivazionale quando individua chiaramente la violazione e la situazione di pericolo che ne fonda la qualificazione come grave.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    annotazione nel Casellario informatico

    L'annotazione collegata all'interdizione costituisce atto vincolato e meramente informativo nell'ambito del sistema di qualificazione e vigilanza degli operatori economici.

  • art. 45 Regolamento (UE) 2016/425

    La disposizione è stata ritenuta non pertinente, poiché riguarda i dispositivi di protezione individuale come prodotti e le sanzioni per gli operatori economici del settore.

  • art. 20 direttiva 2014/67/UE

    La disposizione riguarda le sanzioni relative al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni transfrontaliere e non è applicabile alla misura interdittiva fondata sulla disciplina interna della sicurezza sul lavoro.

  • circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006

    il procedimento deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione

    Il termine è ordinatorio e sollecitatorio, perché l'avverbio 'normalmente' ne ammette la derogabilità e la circolare non prevede decadenza dal potere in caso di superamento.

  • circolare Ministero del Lavoro n. 33 del 2009

    L'interdizione resta dovuta se la sospensione ha prodotto effetti; viene meno soltanto quando la sospensione sia revocata prima di produrre effetti.

Massime di principio

  • Il provvedimento ministeriale di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 è vincolato e meramente ricognitivo: quando la sospensione dell'attività imprenditoriale abbia prodotto effetti, il Ministero non dispone di poteri discrezionali né sull'an né sul contenuto della misura.
  • La revoca della sospensione per intervenuta regolarizzazione non elimina il potere-dovere di adottare l'interdizione ministeriale se la sospensione ha già prodotto effetti; incide esclusivamente sulla durata dell'interdizione, che deve essere limitata al periodo di effettiva operatività della sospensione.
  • Il superamento del termine procedimentale previsto da una circolare ministeriale, se il termine non è qualificato come perentorio da una norma e non è associato a una decadenza, non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale né impone una specifica motivazione del ritardo, salvo che questo integri una manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l'interdizione vincolata prevista dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, poiché la partecipazione del privato non potrebbe modificare il contenuto dell'atto; opera comunque la regola di non annullabilità dei vizi procedimentali prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Il provvedimento di sospensione dell'attività per violazioni gravi della sicurezza sul lavoro è adeguatamente motivato quando l'atto ispettivo indica con precisione la violazione e la situazione di pericolo che ne fonda la gravità; non è necessaria una motivazione rafforzata né la confutazione analitica di tutte le circostanze dedotte dall'impresa.
  • Le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto hanno carattere assoluto e preventivo: la temporanea inutilizzazione dell'area interessata, l'assenza contingente di lavoratori o la programmazione di interventi successivi non escludono la violazione in un cantiere operativo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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