Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 2489/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1111/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 07.10.2024, NOTIFICATA IL 09.10.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 2.136,91

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di € 2.136,91 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale liquidato e degli interessi legali, escluso quanto dovuto direttamente ai procuratori antistatari. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudice ha verificato la rituale produzione e notificazione della sentenza conforme all'originale, la notificazione via PEC al domicilio reale dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della Direzione generale competente, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze relative a condanne civili in materia di retribuzione dei docenti e il conseguente aggravio per l'Erario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., applicabile alla certificazione di conformità della sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    È utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro un'Amministrazione rimasta inerte nell'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato pronunciata dal giudice del lavoro, purché il titolo sia prodotto in forma conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per l'avvio del giudizio di ottemperanza anche quando si agisce per l'esecuzione di una sentenza civile.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva allo spirare infruttuoso del termine assegnato.
  • La protratta e seriale inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di titoli giudiziali, con maturazione di interessi, penalità e spese ulteriori a carico dell'Erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.