Sentenza del 20/01/2017 n. 1534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva annullato gli avvisi relativi agli anni d'imposta 2003-2006. Gli avvisi contestavano maggiori vendite non contabilizzate e il mancato assoggettamento a IVA di vendite effettuate verso una società spagnola. L'Ufficio ha sostenuto che i nuovi accertamenti erano legittimi perché fondati su elementi nuovi, emersi da un successivo PVC della Guardia di Finanza del 2008, e che potevano essere utilizzati anche elementi extracontabili, come brogliacci e dati di magazzino, nonostante la regolarità formale della contabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il divieto di integrare o modificare un accertamento definito con adesione non è assoluto: sono ammessi successivi avvisi quando si basano su fatti diversi, conosciuti dall'Ufficio solo successivamente, oppure quando riguardano accertamenti parziali. Ha inoltre affermato che l'accertamento può fondarsi su documentazione extracontabile e presunzioni anche se le scritture contabili ufficiali risultano formalmente regolari.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, commi 3 e 4, lett. a) e b)
L'accertamento definito con adesione "non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio"; il comma 4 consente tuttavia la deroga quando sopravvengono nuovi elementi o quando la definizione riguarda accertamenti parziali.
Il divieto di reiterare o modificare un accertamento definito con adesione non è assoluto. Sono possibili ulteriori accertamenti se fondati su elementi nuovi, diversi da quelli originari e conosciuti dall'Ufficio solo successivamente, oppure se si tratta di accertamenti parziali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39, 41-bis e 43
L'art. 41-bis disciplina l'accertamento parziale; l'art. 43 riguarda i termini e le condizioni dell'accertamento; l'art. 39 consente, nei casi previsti, la ricostruzione induttiva o presuntiva del reddito anche mediante elementi extracontabili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 4
La Corte richiama la disposizione come analoga disciplina IVA che consente la reiterazione o frammentazione dell'accertamento quando emergano nuovi elementi.
Massime di principio
- La definizione di un accertamento con adesione non impedisce automaticamente ulteriori accertamenti per lo stesso periodo d'imposta: occorre verificare se il nuovo atto si fonda su elementi realmente nuovi e diversi, conosciuti successivamente dall'Amministrazione.
- Non è sufficiente una semplice rivalutazione degli stessi fatti già utilizzati nel primo accertamento; il nuovo accertamento deve poggiare su dati o documenti ulteriori, come documentazione reperita successivamente dalla Guardia di Finanza.
- La contabilità formalmente regolare non esclude di per sé l'accertamento induttivo o presuntivo: documenti extracontabili, brogliacci e discordanze nei dati di magazzino possono costituire elementi utilizzabili dall'Ufficio.
- Quando la Cassazione cassa la sentenza e rinvia, non determina necessariamente l'importo definitivo dell'imposta, ma stabilisce i principi giuridici ai quali il giudice di rinvio dovrà attenersi nell'accertamento dei fatti.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare sia la provenienza e la data di acquisizione degli elementi nuovi, sia il loro effettivo carattere diverso rispetto ai dati posti a fondamento del precedente accertamento.
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