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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria regionale alcuni avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IVA per gli anni 2003, 2004 e 2005, negando il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a fatture passive emesse da una società centro media per i cd. "premi impegnativa". La CTR aveva ritenuto che non fosse provata la natura sinallagmatica dei rapporti e che tali somme, indicate in fattura come premi, non costituissero corrispettivi di servizi imponibili ma erogazioni fuori campo IVA, con conseguente indetraibilità dell'imposta. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, in sintesi: (1) violazione degli artt. 2, comma 3, lett. a), 3, comma 1, e 19, comma 1, d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'IVA fosse detraibile perché vi era un rapporto di intermediazione e procacciamento di clientela con nesso di corrispettività, senza necessità di un contratto scritto; (2) violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 633/1972, assumendo che le fatture non riguardassero sconti o abbuoni ma veri corrispettivi per servizi di mediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la CTR aveva correttamente applicato il consolidato principio secondo cui, per l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni di servizi e per il conseguente diritto alla detrazione, è necessario un rapporto giuridico sinallagmatico con un nesso diretto e immediato tra prestazione e corrispettivo. In assenza di prova della natura contrattuale degli accordi e della corrispettività delle somme qualificate come "premi impegnativa", le relative fatture restano fuori campo IVA e l'imposta non è detraibile. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro

    le mere erogazioni di denaro, se non collegate a un'operazione commerciale sinallagmatica, non integrano operazioni imponibili IVA

  • art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    l'imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone un rapporto giuridico di scambio con nesso diretto tra servizio e corrispettivo

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    il diritto alla detrazione compete solo per acquisti di beni e servizi inerenti all'attività d'impresa, arte o professione e, quindi, per imposta effettivamente dovuta

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    la variazione in diminuzione dell'imponibile per sconti o abbuoni presuppone che tali riduzioni siano previste contrattualmente e non si applica ai meri premi o bonus privi di tale struttura

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale base del ricorso per cassazione nel processo tributario

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini dell'assoggettabilità a IVA di una prestazione di servizi, non basta l'esistenza di un vantaggio economico per il destinatario: è necessario un rapporto giuridico di scambio con nesso diretto e immediato tra prestazione e corrispettivo.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA sussiste solo se l'imposta è stata effettivamente assolta su operazioni imponibili; se l'operazione è fuori campo IVA per difetto di corrispettività, la detrazione deve essere negata.
  • Chi invoca la detrazione o l'imponibilità di un'operazione deve provare la natura del rapporto sottostante e la specifica pattuizione che giustifica le somme fatturate.
  • Le somme denominate "premi impegnativa" non sono automaticamente sconti o abbuoni: la loro qualificazione dipende dal concreto contenuto del rapporto e dalla prova di una vera controprestazione sinallagmatica.
  • La procedura di variazione dell'imponibile per sconti o abbuoni ex art. 26 d.P.R. 633/1972 richiede che la riduzione sia prevista contrattualmente e non può essere estesa a erogazioni che, in sostanza, remunerano o incentivano obiettivi commerciali generali senza un corrispettivo individualizzato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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