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Sentenza

Sentenza n. 1914/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1778/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1778/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, per l'anno scolastico 2022/2023, la somma complessiva di euro 500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio. Nel corso del procedimento l'Amministrazione ha accreditato l'importo dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto accreditamento dell'importo riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano. La soddisfazione della pretesa è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; per tale ragione il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, condannandolo al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuta meno la necessità di ulteriori misure esecutive.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale doveva essere attribuito l'importo di euro 500,00 riconosciuto dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    È richiamato quale riferimento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, posto a carico dell'Amministrazione solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato, intervenuta nel corso del processo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, poiché l'inadempimento ha reso necessario il ricorso.
  • Una volta integralmente adempiuto il giudicato nel corso del giudizio, non occorre disporre ulteriori misure esecutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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