Sentenza n. 984/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) dell'ordinanza contingibile e urgente n.100 del 17.4.2020 (doc. n.2), adottata dal Sindaco del Comune di Morano Calabro; b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale; Nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che vietava, sull’intero territorio comunale e sine die, la sperimentazione, installazione e realizzazione di impianti con tecnologia 5G
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale deducendo: l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente previsto dall’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000; l’illegittimità del contenuto dispositivo, consistente in un divieto generale e indeterminato di ogni attività riconducibile alla tecnologia 5G, comprese le attività di manutenzione e adeguamento degli impianti esistenti; la genericità e pretestuosità della motivazione; la violazione della normativa europea e del Piano d’azione della Commissione europea per lo sviluppo delle reti 5G. L’ordinanza era motivata dal principio di precauzione e dall’attesa di ulteriori valutazioni scientifiche e linee guida sulla sicurezza delle radiofrequenze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto illegittimo il divieto generalizzato di installazione della tecnologia 5G, in contrasto con gli artt. 4 e 8, comma 6, l. 36/2001 e con il riparto di competenze che riserva allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici. La successiva modifica dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001, introdotta dall’art. 38 d.l. 76/2020, è stata considerata espressiva di un principio già operante. Il Comune non può utilizzare l’ordinanza contingibile e urgente per disciplinare in via generale la tutela sanitaria e ambientale dalle radiofrequenze, materia riservata alla competenza statale, né sostituirsi agli organi tecnici competenti, tra cui l’ARPA per la valutazione e il monitoraggio del rispetto dei limiti normativi. La motivazione dell’ordinanza era inoltre generica e non riferita a una situazione di pericolo grave, concreto, attuale e specificamente accertato nel territorio comunale, ma fondata su un’anticipata applicazione del principio di precauzione. Anche l’assenza di un termine finale risultava illegittima nel caso concreto, poiché il divieto era destinato a operare sine die, in attesa di dati scientifici aggiornati, senza essere collegato a una concreta situazione di pericolo. La domanda risarcitoria è stata oggetto di rinuncia espressa e non è stata quindi esaminata. Il Comune è stato condannato alla rifusione di € 2.000, oltre accessori, per spese di giudizio; le ulteriori spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
visto l’art.54 c.4 del D.Lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente del Sindaco presuppone una situazione concreta di pericolo grave e attuale e non può essere utilizzato per introdurre un divieto generale e stabile in materia riservata allo Stato.
art. 4 l. 36/2001
La tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici e la determinazione dei relativi limiti rientrano nella competenza statale.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
Il potere comunale di individuare siti per l’installazione degli impianti non consente divieti generalizzati sull’intero territorio comunale né provvedimenti incidenti sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione o sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato.
art. 38 d.l. 76/2020
di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo stato ai sensi dell’articolo 4
La modifica dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001, pur successiva all’ordinanza, esprime un principio già operante secondo il quale i Comuni non possono incidere sui parametri tecnici statali mediante provvedimenti contingibili e urgenti.
COM(2016)588 della Commissione europea
Il Piano d’azione europeo per il 5G è richiamato dalla ricorrente quale parametro di sviluppo delle reti 5G; la decisione è fondata principalmente sul riparto nazionale delle competenze e sui limiti al potere sindacale.
Massime di principio
- Il Comune non può vietare in modo generalizzato l’installazione di impianti 5G sull’intero territorio comunale; il potere di individuare siti incompatibili deve lasciare una possibile localizzazione alternativa, così da non impedire la realizzazione della rete di telecomunicazioni.
- La determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità appartiene alla competenza statale; il Comune non può incidervi neppure indirettamente mediante un’ordinanza contingibile e urgente.
- La tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici non può essere disciplinata da un’ordinanza sindacale contingibile e urgente in assenza di una specifica situazione locale di pericolo grave e attuale, adeguatamente accertata mediante verifiche tecnico-scientifiche.
- Il principio di precauzione non consente, da solo e in assenza di un pericolo concreto e comprovato, di introdurre un divieto generale e sine die di installazione di impianti 5G in attesa di ulteriori studi o linee guida.
- Un’ordinanza contingibile e urgente non può conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi; l’assenza di un termine finale può essere tollerata solo quando la misura sia collegata a una concreta e accertata situazione di pericolo.
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