Sentenza del 31/05/2016 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di liquidazione - Contratto di cessione di quote e contratto di cessione d'azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica e fiscale di un contratto formalmente avente a oggetto la cessione di quote societarie. L'Amministrazione avrebbe ritenuto che l'operazione dissimulasse una cessione d'azienda, con conseguente diversa liquidazione dell'imposta. Il ricorrente ha sostenuto che il contratto non comportasse il semplice trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda, ma producesse effetti propri della cessione di quote, in particolare mediante clausole relative al pagamento non integrale del prezzo, alla governance durante il periodo transitorio e alla possibilità di ritrasferire le quote in caso di inadempimento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la scelta della cessione di quote, anziché della cessione d'azienda, fosse giustificata dalla volontà delle parti di realizzare effetti giuridici differenti. Le specifiche clausole contrattuali sono state considerate incompatibili con una mera cessione d'azienda e indicative dell'effettiva volontà di trasferire le partecipazioni societarie, mantenendo distinta la personalità patrimoniale della società ceduta. Ne consegue l'illegittimità della riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda e dell'avviso di liquidazione fondato su tale riqualificazione, con esito favorevole al ricorrente, per quanto desumibile dal testo.
Massime di principio
- La cessione di quote e la cessione d'azienda sono operazioni giuridicamente differenti: la prima trasferisce la partecipazione nella società, mentre la seconda trasferisce direttamente il complesso aziendale.
- Ai fini della qualificazione dell'operazione non è sufficiente considerare che, in concreto, il controllo o la disponibilità dell'azienda possano passare all'acquirente; occorre esaminare il contenuto complessivo del contratto e gli effetti giuridici perseguiti dalle parti.
- Clausole riguardanti il pagamento dilazionato o non integrale del prezzo, la governance transitoria e il ritrasferimento delle quote in caso di inadempimento possono costituire elementi significativi a favore della qualificazione come cessione di partecipazioni.
- La riqualificazione fiscale non può fondarsi soltanto sulla somiglianza economica tra le operazioni: devono essere individuati elementi concreti che dimostrino che il contratto di cessione di quote sia simulato o privo di reale autonomia.
- La distinzione patrimoniale tra la società ceduta e il socio acquirente resta rilevante: la cessione delle quote non determina, di per sé, un trasferimento diretto dei beni aziendali al cessionario.
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