Cassazione Penale, Sentenza n. 21289/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sampalmieri impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di lesioni personali gravi per colpa, cagionate il 2/9/2017 mentre, alla guida di un autocarro, sterzava a sinistra per accedere a una piazzola di sosta collocata sulla corsia opposta, occupando parzialmente/totalmente l'opposta corsia e urtando la moto di Giannangeli che stava sopraggiungendo in fase di sorpasso. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e illogicita' dell'accertamento della responsabilita', sostenendo che l'obbligo di accertarsi dell'assenza di veicoli in fase di sorpasso sarebbe cessato una volta iniziata la manovra; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la condotta collaborativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non apodittica la motivazione della Corte d'appello, che si era basata sulle dichiarazioni dei testi e sul punto d'impatto e aveva accertato che l'autocarro aveva occupato la corsia opposta creando la situazione di pericolo. La Suprema Corte ha affermato che l'obbligo previsto dall'art. 154 c.d.s. di accertarsi di poter effettuare la svolta senza creare pericolo o intralcio persiste anche durante l'esecuzione della manovra; in caso di conflitto fra una manovra di sorpasso e una svolta a sinistra del veicolo sorpassato, prevale la priorita' del sorpassante e il veicolo che intende svoltare deve astenersi dall'iniziare o completare la manovra se ne deriva pericolo di collisione. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificita', evidenziando che il giudice d'appello non e' obbligato a ridiscutere elementi gia' valutati e respinti in primo grado. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 154
Imposizione al conducente che esegue una svolta (in particolare a sinistra) di accertarsi, non solo prima ma anche durante l'esecuzione della manovra, di poterla completare senza creare pericolo o intralcio; in caso di conflitto tra sorpasso e svolta a sinistra prevale la priorita' del veicolo che sta sorpassando e chi svolta deve astenersi dall'iniziare o completare la manovra se ne deriva pericolo di collisione.
Codice della strada - art. 148
Disciplina delle modalita' e dei limiti del sorpasso; la violazione di tali prescrizioni puo' concorrere a determinare la responsabilita' del sorpassante e, se presente, incidere sulla quantificazione della pena (concorso di colpa).
Codice penale - art. 590-bis, comma 7
Norma relativa alle lesioni personali cagionate dalla circolazione stradale; nella specie richiamata per la fattispecie di diminuzione della pena in presenza di concorso di colpa del danneggiato o di specifiche attenuanti connesse alla dinamica stradale.
Codice di procedura penale - art. 102
Facolta' di sostituzione del difensore; richiamato nella sentenza in relazione alla sostituzione processuale dell'avv. Vincenzo Salvi con l'avv. Giuseppe Perugino.
Massime di principio
- Il conducente che intende svoltare o accedere a una piazzola deve accertarsi dell'assenza di pericolo non solo prima ma per tutta la durata della manovra; l'inizio della manovra non esonera dall'obbligo di verifica continua.
- Se una manovra di sorpasso e una svolta a sinistra entrano in conflitto, il veicolo che sta sorpassando ha priorita': chi svolta non deve iniziare o completare la manovra se dalla posizione, distanza o velocita' del sorpassante deriva pericolo di collisione.
- La condotta del sorpassante non corretta puo' concorrere a ridurre la responsabilita' dell'altro conducente (concorso di colpa) e comportare una diminuzione della pena ai sensi delle norme sulle lesioni stradali.
- In fase di cassazione il motivo che ripropone elementi gia' valutati e respinti dai giudici di merito, senza specificita' nuova, e' generalmente inammissibile per difetto di specificazione.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente in relazione ai fatti e alle risultanze (es. deposizioni, punti di impatto); una valutazione congrua delle prove oculari e tecniche puo' giustificare il rigetto del ricorso per vizio di motivazione.
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