Ordinanza n. 8959/2026 - Roma, Sezione 3
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero e parziale rigetto dell’istanza di accesso documentale relativa agli esami del semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli esiti degli esami di profitto svolti al termine del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, e ha proposto istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha impugnato il silenzio del Ministero e il parziale rigetto dell’istanza da parte dell’Università. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la documentazione richiesta era stata successivamente trasmessa, residuando l’interesse limitatamente ai verbali di correzione individuali riferiti alle attività compiute dai singoli commissari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla documentazione trasmessa dopo la proposizione del ricorso, poiché tale adempimento ha soddisfatto l’interesse del ricorrente su quella parte della domanda. Ha invece respinto la richiesta residua relativa ai verbali di correzione individuali. Il giudice ha rilevato che non vi era alcuna evidenza dell’esistenza di ulteriori verbali concernenti le operazioni di correzione oltre a quelli già trasmessi. Ha precisato che l’accesso documentale presuppone l’esistenza dei documenti richiesti e non può essere utilizzato per ottenere documenti inesistenti o per introdurre, nell’ambito del giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., questioni concernenti la correttezza o la legittimità dell’operato amministrativo nella gestione della procedura. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese della fase, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Il giudizio ha riguardato l’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio; il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere per i documenti trasmessi e ha respinto la richiesta residua.
artt. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990
L’accesso documentale può essere esercitato soltanto con riferimento a documenti amministrativi esistenti; non consente di ottenere documenti non esistenti né di trasformare il giudizio di accesso in una verifica della correttezza della procedura amministrativa.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina, secondo quanto riportato nell’ordinanza, il semestre filtro e gli esami propedeutici all’accesso e all’immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso documentale presuppone l’esistenza attuale dei documenti richiesti; l’amministrazione non può essere condannata a esibire documenti dei quali non sia comprovata l’esistenza.
- La sopravvenuta trasmissione dei documenti richiesti durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della domanda ormai soddisfatta.
- Nel giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., la verifica resta circoscritta alla pretesa ostensiva e non può estendersi all’accertamento della legittimità o della correttezza delle operazioni amministrative cui i documenti si riferiscono.
Come è indicizzato
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