Sentenza n. 1034/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato per tardiva trasmissione del contratto di soggiorno e successivo rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La lavoratrice aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, il visto di ingresso e aveva fatto ingresso in Italia. Il contratto di soggiorno era stato sottoscritto tempestivamente, entro quindici giorni dall’ingresso, ma trasmesso telematicamente dalla datrice di lavoro oltre il termine previsto. La Prefettura aveva archiviato l’istanza ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, comunicando il provvedimento soltanto alla datrice di lavoro, e aveva poi respinto l’istanza di riesame con motivazione meramente generica. La ricorrente ha dedotto: erronea applicazione dell’art. 22, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, poiché il contratto era stato sottoscritto tempestivamente e il ritardo nella trasmissione era imputabile esclusivamente alla datrice di lavoro; illegittimità e sproporzione della revoca o archiviazione del nulla osta in assenza di condotte fraudolente o illecite della lavoratrice; omessa considerazione dell’art. 5 del testo unico immigrazione e della possibilità di sanare irregolarità amministrative non sostanziali; omessa comunicazione diretta alla lavoratrice, nonostante l’incidenza dell’atto sulla sua posizione giuridica; omessa e insufficiente rivalutazione della vicenda in sede di riesame, anche alla luce delle gravi condizioni di salute del figlio della datrice di lavoro, dedotte quale causa di forza maggiore o comunque di non imputabilità alla lavoratrice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo illegittima l’archiviazione senza che la lavoratrice fosse stata informata della mancata trasmissione tempestiva del contratto. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 consente infatti di evitare il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il ritardo dipenda da forza maggiore o non sia imputabile al lavoratore; tale garanzia presuppone che le parti siano poste in condizione di conoscere il ritardo e di dimostrarne le cause. La Prefettura non poteva opporre il mancato funzionamento del gestionale ministeriale o l’assenza di una procedura informatizzata per il preavviso di archiviazione. Inoltre, in sede di riesame, la datrice di lavoro aveva fornito elementi sulle problematiche familiari che imponevano una valutazione più ponderata della non imputabilità del ritardo. Il giudice ha disposto la riedizione del procedimento, con assegnazione a entrambe le parti di un termine preciso per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto e concludere nuovamente il procedimento, rilasciando gli atti dovuti ove ne ricorrano i presupposti. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
La causa di forza maggiore o la non imputabilità del ritardo al lavoratore costituiscono clausole che impediscono il rifiuto o la revoca del nulla osta. Per renderne effettiva la dimostrazione, l’amministrazione deve informare le parti della mancata o tardiva trasmissione del contratto e valutare le giustificazioni prodotte.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono [...] il contratto di soggiorno [...] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.
Il datore di lavoro è il soggetto tenuto alla trasmissione telematica del contratto, ma l’applicazione della conseguenza sfavorevole prevista dal comma 5-ter deve comunque rispettare la clausola di non imputabilità del ritardo alla lavoratrice.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
La ricorrente ha richiamato la norma sostenendo che il diniego o la revoca del titolo di soggiorno dovrebbero essere collegati alla mancanza di requisiti sostanziali; il TAR ha annullato l’atto sulla base dell’art. 22, commi 5-ter e 6, senza esaminare espressamente tale ulteriore censura.
Massime di principio
- Quando la legge prevede che la tardiva trasmissione del contratto di soggiorno non produca il rifiuto o la revoca del nulla osta se il ritardo dipende da forza maggiore o comunque non è imputabile al lavoratore, l’amministrazione deve porre le parti in condizione di conoscere la mancata trasmissione e di dimostrare le relative cause.
- La circostanza che il sistema informatico dell’amministrazione non preveda una specifica comunicazione automatica dell’archiviazione non esonera l’amministrazione dall’obbligo di assicurare l’effettività della garanzia normativa relativa alla forza maggiore e alla non imputabilità del ritardo.
- La tardiva trasmissione telematica del contratto di soggiorno non legittima automaticamente la revoca o l’archiviazione del nulla osta quando il contratto sia stato sottoscritto tempestivamente e il ritardo nella trasmissione sia riferibile al datore di lavoro o ad altre circostanze non imputabili al lavoratore.
- Se, dopo l’adozione dell’archiviazione o della revoca, l’interessato o il datore di lavoro fornisce elementi concreti sulla forza maggiore o sulla non imputabilità del ritardo, l’amministrazione deve svolgere una valutazione effettiva e ponderata di tali elementi, non potendo respingere il riesame con una motivazione meramente apparente o generica.
- L’annullamento dell’archiviazione per mancata considerazione della non imputabilità del ritardo comporta la riedizione del procedimento, con assegnazione di un termine alle parti per produrre il contratto regolarmente sottoscritto e con successiva adozione degli atti dovuti, se ne ricorrono i presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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