Ordinanza n. 78/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: -del bando di gara C.25005, pubblicato in data 19.01.2026, con il quale il Comune di Bari ha indetto una «procedura di affidamento della concessione mista del servizio di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’illuminazione votiva nonché dei relativi impianti elettrici esistenti allocati nel Cimiteri Comunali di Bari ed ex frazioni di Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto, Palese, Santo Spirito e Torre al Mare, con preventivo adeguamento tecnologico degli impianti esistenti» - CIG: B9FDAC5B4D; CUP: J96I25000050007 (doc. 1); -del capitolato speciale di concessione della ridetta procedura aperta (doc. 2); nonché di tutti gli altri documenti facente parte della lex specialis ivi compreso: -il provvedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica cui estremi non sono noti alla ricorrente e tutti i relativi allegati; -della determina a contrarre – Determinazione Dirigenziale Ripartizione Patrimonio n. 11 01284/2025 Registro Generale 17347/2025 del 07.11.2025, non a mani della ricorrente; -ove occorrer possa, dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante in sede di gara (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, capitolato e ulteriori atti della lex specialis relativi alla concessione mista del servizio di gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva e degli impianti elettrici dei cimiteri comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il bando e il capitolato di una procedura aperta indetta dal Comune di Bari per l'affidamento di una concessione mista avente a oggetto la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione votiva e dei relativi impianti elettrici nei cimiteri comunali, con adeguamento tecnologico degli impianti esistenti. Sono stati contestati anche gli ulteriori atti della lex specialis, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la determina a contrarre e gli eventuali chiarimenti resi dalla stazione appaltante. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, in particolare, doglianze riferite all'asserita impossibilità o eccessiva difficoltà di partecipazione alla gara, alla mancata suddivisione della procedura in lotti e alla previsione di requisiti tecnici non posseduti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili profili di fondatezza del ricorso. Ha rilevato che la disciplina della procedura a evidenza pubblica non impedisce in senso assoluto la partecipazione dell'impresa ricorrente. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata, allo stato, la scelta della stazione appaltante di non suddividere la procedura in lotti, fondata sulla necessità di una gestione centralizzata della competizione e su rilevanti esigenze organizzative di centralizzazione delle gare. Quanto agli eventuali requisiti tecnici non posseduti, il Collegio ha osservato che la ricorrente può avvalersi dell'istituto dell'avvalimento. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta in sede cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della fondatezza delle censure avverso una lex specialis è svolta sulla base di una sommaria delibazione e non conduce alla sospensione quando non emergano, allo stato, profili sufficienti di illegittimità.
- La mancata suddivisione di una procedura di gara in lotti può risultare giustificata da esigenze organizzative e dalla scelta dell'amministrazione di centralizzare la gestione della competizione, purché tali esigenze siano esplicitate nella motivazione.
- La previsione di requisiti tecnici non direttamente posseduti dall'operatore economico non determina necessariamente l'impossibilità di partecipare alla gara quando l'ordinamento consenta di ricorrere all'avvalimento.
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