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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26860/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto implicitamente confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma il Procuratore generale ha denunciato che il riconoscimento della continuazione tra reati aveva determinato un'unica pena complessiva che superava la soglia prevista dall'art. 163 c.p. e pertanto il beneficio non poteva essere mantenuto. In sostanza il motivo è che, per effetto della continuazione, la pena è risultata unica e ha ecceduto i limiti legali per la sospensione condizionale, rendendo necessaria la revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la pena derivante dalla continuazione è da considerarsi unica. Poiché la nuova determinazione della pena supera il limite di cui all'art. 163 c.p., la sospensione condizionale della pena concessa a Di Stasi è stata revocata. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e il Collegio ha disposto direttamente la revoca del beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1464 del 28/3/2024.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    La norma fissa il limite massimo per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena; la Corte interpreta che, se la pena complessiva risultante dalla continuazione supera tale limite, il beneficio deve essere revocato perché la pena è da considerarsi unica.

  • principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenziale)

    Richiamato nella motivazione come principio che ostacola modifiche peggiorative per l'imputato in sede di appello; tuttavia non vale come deroga al principio che la pena unica, derivante dalla continuazione, comporti la revoca del beneficio quando supera i limiti di legge.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015 (Cangemi) e Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010 (Stissi)

    Precedenti utilizzati per affermare che la sospensione condizionale non è revocabile per una terza condanna se la continuazione mantiene la pena entro i limiti di cui all'art. 163 c.p.; viceversa, qualora la continuazione determini il superamento di tali limiti, la sospensione è revocabile.

Massime di principio

  • La pena risultante dalla continuazione tra reati è considerata un'unica pena e va valutata nel suo complesso ai fini dei benefici (es. sospensione condizionale).
  • Se la pena unica così determinata supera il limite previsto dall'art. 163 c.p., il beneficio della sospensione condizionale deve essere revocato, anche se il dispositivo della sentenza precedente non esplicita la revoca.
  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, il dispositivo ha prevalenza per quanto riguarda la conferma di benefici, ma questo non impedisce la revoca quando la verifica oggettiva del limite di legge lo richiede.
  • Il giudice dell'esecuzione deve controllare l'effetto oggettivo di eventuali riconoscimenti di continuazione sulla misura complessiva della pena prima di confermare benefici sospensivi.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza esecutiva e disporre direttamente la revoca del beneficio quando il superamento del limite di legge è pacifico e deriva da valutazioni di diritto.

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