Sentenza del 02/03/2021 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Statuto diritti Contribuente - Onere di allegazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento per mancata allegazione di documenti; il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, l'amministrazione avrebbe dovuto allegare i documenti costitutivi del presupposto impositivo per non pregiudicare il diritto di difesa
La decisione
la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14723/20, ha affermato il principio secondo cui l'onere di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti dal contribuente e che costituiscono il presupposto dell'atto impositivo; sulla base di questo principio il ricorso del contribuente è stato ritenuto fondato (accoglimento), in quanto la mancata allegazione di documenti essenziali e non noti al contribuente lede il diritto di difesa
Norme richiamate
legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7
l'obbligo dell'amministrazione di allegare alla comunicazione di avvio/avviso di accertamento i documenti a fondamento dell'atto opera soltanto con riferimento ai documenti non conosciuti dal contribuente e costitutivi del presupposto impositivo, per preservare il diritto di difesa
Massime di principio
- L'onere di allegazione dell'Amministrazione riguarda solo i documenti che il contribuente non può già conoscere e che costituiscono la base giuridico-fattuale dell'accertamento; non è necessario allegare ogni documento già in possesso o conoscibile dal contribuente.
- Se l'atto impositivo si fonda su documenti non noti al contribuente e questi non vengono allegati, ne deriva un pregiudizio del diritto di difesa che può comportare l'annullamento dell'atto o l'accoglimento del ricorso.
- La difesa del contribuente deve verificare se i documenti richiamati nell'avviso erano effettivamente noti: se non lo erano, il contribuente può dedurre la violazione dell'art. 7 per ottenere l'annullamento o l'approfondimento probatorio.
- Per l'Amministrazione è buona prassi allegare sin dall'inizio i documenti che materialmente costituiscono il presupposto impositivo, specie se non facilmente accessibili al contribuente, al fine di evitare censure procedurali.
- Documenti pubblici o già notificati e documenti che il contribuente poteva agevolmente acquisire non rientrano normalmente nell'onere di allegazione; la valutazione è comunque concreta e dipende dalla effettiva conoscibilità.
- In caso di dubbio sul carattere 'conoscibile' di un documento, il giudice valuta se la mancata allegazione abbia effettivamente impedito l'esercizio del diritto di difesa e decide in funzione del pregiudizio subito dal contribuente.
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