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Sentenza

Sentenza del 02/03/2021 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Statuto diritti Contribuente - Onere di allegazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un avviso di accertamento per mancata allegazione di documenti; il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, l'amministrazione avrebbe dovuto allegare i documenti costitutivi del presupposto impositivo per non pregiudicare il diritto di difesa

La decisione

la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14723/20, ha affermato il principio secondo cui l'onere di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti dal contribuente e che costituiscono il presupposto dell'atto impositivo; sulla base di questo principio il ricorso del contribuente è stato ritenuto fondato (accoglimento), in quanto la mancata allegazione di documenti essenziali e non noti al contribuente lede il diritto di difesa

Norme richiamate

  • legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7

    l'obbligo dell'amministrazione di allegare alla comunicazione di avvio/avviso di accertamento i documenti a fondamento dell'atto opera soltanto con riferimento ai documenti non conosciuti dal contribuente e costitutivi del presupposto impositivo, per preservare il diritto di difesa

Massime di principio

  • L'onere di allegazione dell'Amministrazione riguarda solo i documenti che il contribuente non può già conoscere e che costituiscono la base giuridico-fattuale dell'accertamento; non è necessario allegare ogni documento già in possesso o conoscibile dal contribuente.
  • Se l'atto impositivo si fonda su documenti non noti al contribuente e questi non vengono allegati, ne deriva un pregiudizio del diritto di difesa che può comportare l'annullamento dell'atto o l'accoglimento del ricorso.
  • La difesa del contribuente deve verificare se i documenti richiamati nell'avviso erano effettivamente noti: se non lo erano, il contribuente può dedurre la violazione dell'art. 7 per ottenere l'annullamento o l'approfondimento probatorio.
  • Per l'Amministrazione è buona prassi allegare sin dall'inizio i documenti che materialmente costituiscono il presupposto impositivo, specie se non facilmente accessibili al contribuente, al fine di evitare censure procedurali.
  • Documenti pubblici o già notificati e documenti che il contribuente poteva agevolmente acquisire non rientrano normalmente nell'onere di allegazione; la valutazione è comunque concreta e dipende dalla effettiva conoscibilità.
  • In caso di dubbio sul carattere 'conoscibile' di un documento, il giudice valuta se la mancata allegazione abbia effettivamente impedito l'esercizio del diritto di difesa e decide in funzione del pregiudizio subito dal contribuente.

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