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Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Dell'atto di diniego di permesso di costruire per realizzazione fabbricato ad uso rimessa e pergolato in Via Madonna di Loreto del Comune di Monteleone di Fermo prot. n. 2291/2021; Della Delibera Consiglio Comunale di Monteleone di Fermo n. 25/2021 avente ad oggetto l'approvazione di variante urbanistica mediante approvazione del progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione di una strada pubblica su sedime esistente in prossimità della Chiesa della Madonna di Loreto. Con tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi ivi compreso l'atto di preavviso di diniego ex art. 10 bis L 241/90; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 25 giugno 2025: - dell'atto di comunicazione ai sensi dell'art. n. 17, comma 2, Dpr n. 327/01 del Comune di Monteleone di Fermo Prot. 001536 notificato alle ricorrenti in data 5.5.2025; - della delibera n. 11 del 10.04.2025 del Consiglio comunale di Monteleone di Fermo avente ad oggetto: “Dpr n. 327/01 art. 19 approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla realizzazione di una strada pubblica su sedime esistente in prossimità della Chiesa della Madonna di Loreto ed approvazione variante urbanistica”; - nonché per l'annullamento di tutti gli atti della procedura espropriativa avente ad oggetto la realizzazione di una strada pubblica su sedime in prossimità della Chiesa Madonna di Loreto in territorio di Monteleone di Fermo e nello specifico dei seguenti atti: 1. Delibera C.C. Monteleone di Fermo n. 14/2021; 2. Delibera C.C. Monteleone di Fermo n. 25/2021; 3. Delibera C.C. Monteleone di Fermo n. 24/2024; con tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi intervenuti nella presente procedura ivi compresi i pareri acquisiti al procedimento espropriativo e nello specifico il Decreto n. 21/2025 della Provincia di Fermo e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata Prot. n. 12818/2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da parte ricorrente il 21 ottobre 2025:

Giustizia amministrativa202100550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per una rimessa-tettoia e atti di adozione e approvazione della variante urbanistica e della connessa procedura espropriativa per la realizzazione di una strada pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire deducendo eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, mancata valutazione dei presupposti e violazione dell'art. 61 del regolamento edilizio, sostenendo che il Comune avesse erroneamente ritenuto esistente, a distanza inferiore a quella prescritta, un fabbricato sul lato nord dell'intervento, senza effettuare verifiche in loco e senza confrontarsi adeguatamente con le osservazioni tecniche presentate. È stata inoltre contestata la motivazione relativa al pergolato, già escluso dal progetto. Il ricorrente ha impugnato anche la variante urbanistica adottata con delibera consiliare n. 25/2021, deducendo violazione degli artt. 3 e 42 Cost., eccesso di potere per sviamento, illogicità e irrazionalità, violazione del buon andamento, difetto di motivazione e mancata ponderazione degli interessi privati, poiché la domanda di permesso di costruire era anteriore alla variante e non era stata considerata. Le figlie del ricorrente, divenute proprietarie dell'area, hanno proposto motivi aggiunti, anche quale ricorso autonomo, contro gli atti della variante e della procedura espropriativa, deducendo violazione dell'art. 26 l.r. Marche n. 34/1992, per mancato recepimento delle prescrizioni provinciali e della Soprintendenza; difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione della proporzionalità e sviamento, in relazione alla proprietà della chiesa, alla reale utilità pubblica dell'opera, all'assenza di adeguata valutazione delle alternative e al mancato rispetto delle prescrizioni sul tracciato e sulla larghezza della strada; violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 327/2001 e 26 l.r. Marche n. 34/1992 e delle garanzie partecipative, poiché le modifiche progettuali avrebbero imposto una nuova adozione del progetto e della variante. Sono stati inoltre impugnati, per illegittimità derivata, gli atti conclusivi relativi alla determinazione dell'indennità di esproprio, senza contestarne la misura.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente stabilito che il ricorso introduttivo restava in capo all'originario ricorrente, poiché la donazione dell'immobile alle figlie costituiva successione a titolo particolare e non vi era consenso all'estromissione dell'alienante ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; l'atto di costituzione delle figlie non poteva valere neppure come intervento ad adiuvandum, per difetto delle forme previste dall'art. 50 c.p.a. I motivi aggiunti, invece, erano validamente proposti dalle figlie quali proprietarie espropriande e ricorrenti autonome. È stata respinta l'eccezione di carenza di interesse sulle censure relative alla proprietà della chiesa, in quanto tali censure erano strumentali all'impugnazione degli atti lesivi delle ricorrenti, non alla tutela diretta della proprietà altrui. È stata respinta anche l'eccezione di difetto di giurisdizione sugli atti relativi all'indennità, poiché non era contestata la misura dell'indennità, ma la legittimità degli atti amministrativi e l'illegittimità derivata dell'intera procedura. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto. Il diniego edilizio è risultato viziato da difetto di istruttoria perché la pretesa violazione delle distanze era stata ricavata da una lettura grafica, senza accertamento in loco nonostante le puntuali contestazioni del tecnico del privato. Il diniego era inoltre istruttoriamente carente quanto al pergolato, già escluso dal progetto. Anche la variante urbanistica adottata con delibera n. 25/2021 è stata annullata: trattandosi di variante puntuale incidente su un'area limitata e su aspettative private concretamente radicate nella pendenza di una domanda di permesso di costruire presentata anteriormente, il Comune avrebbe dovuto svolgere una ponderazione specifica e fornire una motivazione rafforzata. La delibera non menzionava né considerava la domanda edilizia e non ponderava gli interessi dei privati. Ne è derivato anche l'annullamento del diniego, che non poteva fondarsi su una variante illegittima. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento della delibera di adozione della variante produceva effetti caducanti automatici sugli atti successivi, sulla variante approvata e sull'intera procedura espropriativa, compresi gli atti relativi all'indennità. Il Collegio ha comunque ritenuto fondati i motivi aggiunti: il progetto non recepiva le prescrizioni che imponevano di non superare l'ingombro del tracciato esistente, prevedendo una piattaforma di 4,5 metri anziché 2,5; il Comune non aveva adeguatamente verificato la proprietà della chiesa, nonostante le prescrizioni provinciali e le articolate deduzioni della Delegazione Pontificia; la motivazione sull'interesse pubblico era contraddittoria, essendo mutata dalla valorizzazione turistica della chiesa al mero miglioramento della viabilità rurale, senza adeguata istruttoria sui flussi di traffico e sulle alternative; le modifiche al progetto e all'interesse pubblico avrebbero richiesto una nuova adozione, con rinnovazione della partecipazione. Il Comune è stato condannato alle spese in favore dell'originario ricorrente, delle figlie e dell'interveniente; le altre spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

    Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non determina automaticamente la sostituzione processuale dell'alienante con l'acquirente; l'estromissione richiede il consenso delle parti e, comunque, la volontà dell'alienante.

  • art. 50 c.p.a.

    L'intervento nel processo amministrativo richiede il rispetto delle forme previste, tra cui la notificazione; in mancanza, l'atto di costituzione del successore non può essere qualificato come intervento ad adiuvandum.

  • art. 61 d.P.R. 380/2001

    Nel caso concreto, il diniego fondato sul mancato rispetto delle distanze è illegittimo per difetto di istruttoria, poiché la distanza del fabbricato è stata desunta graficamente senza verifica effettiva dei luoghi a fronte delle contestazioni del privato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi adeguatamente con le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; nel caso concreto, il difetto di accertamento e di considerazione delle deduzioni tecniche ha contribuito all'illegittimità del diniego.

  • art. 19, comma 2, d.P.R. 327/2001

    L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

    L'annullamento della delibera di adozione della variante travolge gli atti successivi di riadozione e approvazione e determina la caducazione della procedura espropriativa fondata sulla variante.

  • art. 26 l.r. Marche n. 34/1992

    Il Comune deve adeguare la variante ai rilievi dell'autorità competente oppure formulare puntuali controdeduzioni; il mancato recepimento delle prescrizioni e l'omessa istruttoria sulle questioni segnalate rendono illegittimi gli atti di variante.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La norma è richiamata quale possibile conseguenza di affermazioni non veritiere sulla proprietà della chiesa; il TAR ha rilevato l'omessa verifica comunale della proprietà, senza fondare su questa disposizione autonoma la decisione finale.

Massime di principio

  • Una variante urbanistica puntuale, incidente su un'area limitata e su aspettative private concrete, richiede una motivazione specifica e rafforzata, soprattutto quando sia pendente una domanda di permesso di costruire presentata anteriormente; l'amministrazione deve ponderare espressamente gli interessi privati coinvolti.
  • Un diniego edilizio fondato sulla violazione delle distanze è illegittimo per difetto di istruttoria quando la distanza del fabbricato ostativo sia desunta soltanto dalla cartografia e l'amministrazione ometta una verifica in loco nonostante contestazioni tecniche puntuali del richiedente.
  • L'annullamento della delibera di adozione di una variante urbanistica produce effetti caducanti automatici sugli atti successivi di approvazione o riadozione e sugli atti della procedura espropriativa che trovano nella variante la loro unica causa.
  • Quando, nel corso della procedura di variante ed esproprio, il progetto e l'interesse pubblico perseguito subiscano modifiche sostanziali, non è sufficiente mantenere fermi gli originari atti partecipativi: occorre rinnovare l'adozione e consentire nuove osservazioni degli interessati.
  • L'amministrazione che riceva prescrizioni chiare da autorità competenti deve recepirle negli elaborati progettuali o formulare puntuali controdeduzioni; il mancato adeguamento, unitamente all'omessa istruttoria sulle questioni prescritte, vizia la variante per difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non subentra automaticamente nel processo al dante causa: in assenza del consenso delle altre parti e della volontà dell'alienante per l'estromissione, il processo prosegue con la parte originaria, mentre l'acquirente può agire autonomamente per gli atti che incidono direttamente sulla sua posizione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiDecreto di esproprio e procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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