Cassazione Penale, Sentenza n. 28490/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il sequestro preventivo impeditivo della sua ditta individuale disposto dal GIP. Lamentava la violazione dell'art. 321 c.1 c.p.p. per mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità e strumentalità fra l'impresa e i reati (associazione per delinquere, truffa e autoriciclaggio) contestati allo zio Procopio Pietro; contestava altresì la mancanza di elementi probatori a sostegno del fumus del reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.), in particolare l'assenza di prova di trasferimento di beni o capitali nella costituzione della ditta, e la genericità delle deduzioni sulla gestione effettiva dell'impresa da parte dello zio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato il fumus e il periculum: emergono elementi investigativi di consolidato intreccio operativo e gestionale tra le ditte riconducibili ai familiari di Procopio Pietro (sedi contigue, gestione indifferenziata, uso del deposito come "ufficio" dall'indagato), e riscontri che parte della merce frutto delle truffe veniva convogliata presso le imprese della famiglia per la rivendita. La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) è a forma libera e può essere accertato con elementi indiziari anche non rigidamente civilistici; ha altresì osservato che la costituzione di una ditta individuale non richiede capitale minimo, rendendo ininfluente il richiamo a regole societarie non pertinenti. Infine la Corte ha sottolineato che, anche in caso di dubbi sull'integrazione piena dell'art. 512-bis, la pertinenzialità del bene rispetto ai reati attribuiti allo zio giustifica la misura impeditiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 c.1 cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo quando sussistano il rapporto di pertinenzialità della cosa con il reato e il concreto pericolo che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato; in fase cautelare è sufficiente una motivazione di sintesi fondata su elementi fattuali idonei a dimostrare fumus e periculum.
art. 512-bis cod. pen. (intestazione fittizia / trasferimento fraudolento di valori)
È una fattispecie a forma libera che si realizza mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altra utilità; non richiede schemi civilistici prefissati e può essere accertata con elementi indiziari concreti. Tuttavia richiede, anche se in termini indiziari, elementi che colleghino le risorse impiegate al soggetto che intende eluderne l'applicazione; nel caso di ditta individuale la mancanza di un capitale minimo formale riduce la rilevanza dei richiami a regole societarie.
art. 12-quinq. D.L. n. 306/1992 convertito L. n.356/1992
Norma che ha introdotto nel sistema la fattispecie del trasferimento fraudolento di valori; la Corte la richiama per inquadrare storicamente e funzionalmente il delitto di cui all'art. 512-bis.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo impeditivo su un'impresa è sufficiente dimostrare, anche con elementi indiziari, un rapporto di pertinenzialità stabile fra l'impresa e i reati (es. convogliamento di proventi, uso dei locali per attività illecite, gestione indifferenziata), non solo una relazione occasionale.
- Il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) è valutato in termini sostanziali e può essere accertato con elementi di fatto molteplici; non va rigidamente ricondotto a schemi civilistici: la prova può fondarsi su riscontri operativi e gestionali.
- La natura di ditta individuale (senza capitale sociale minimo) attenua l'efficacia dei rilievi basati su presunti mancati versamenti di capitale; la valutazione del fumus deve considerare il contesto economico e gestionale concreto.
- Anche se non è pienamente provato il reato contesto, la misura reale può essere giustificata se emerge un collegamento qualificato fra il bene e i reati attribuiti a terzi (periculum in mora), ossia il rischio che il bene venga impiegato per proseguire o aggravare l'attività delittuosa.
- In fase cautelare la valutazione probatoria è più ampia e flessibile: le censure difensive generiche prive di dati concreti su investimenti, flussi finanziari o gestione operativa difficilmente prevalgono sulle acquisizioni investigative dettagliate.
- Chi intende contestare un sequestro preventivo di impresa deve documentare con elementi specifici (es. flussi finanziari, titolarità effettiva di beni, autonomia gestionale, prove di investimenti a proprio favore) per contrastare le ricostruzioni indiziarie sul collegamento con attività illecite.
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