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Sentenza

Sentenza n. 15448/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Frosinone n. 697/2024 pubbl. il 10/04/2024 RG n. 1251/2023, 679/2024 pubbl. il 10/04/2024 RG n. 137/2024, 1065/2024 pubbl. il 29/05/2024 RG n. 1092/2024, 784/2024 pubbl. il 24/04/2024 RG n. 588/2024, 1072/2024 pubbl. il 30/05/2024 RG n. 501/2024, 678/2024 pubbl. il 10/04/2024 RG n. 89/2024, 798/2024 pubbl. il 29/04/2024 RG n. 3127/2023 e del Tribunale di Cassino n. 380/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 75/2024.

Giustizia amministrativa202505689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di otto sentenze definitive del Tribunale di Frosinone e del Tribunale di Cassino che avevano liquidato spese di lite in favore dei ricorrenti quali avvocati antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di otto sentenze civili definitive, notificate al Ministero, recanti condanna al pagamento delle spese di lite in loro favore, oltre IVA, CPA e spese generali. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato la sorte capitale relativa a sei sentenze (Tribunale di Frosinone nn. 697, 679, 784, 1072, 678 e 798 del 2024), ma non gli interessi; sono rimaste integralmente inadempiute le sentenze del Tribunale di Frosinone n. 1065/2024 e del Tribunale di Cassino n. 380/2024. I ricorrenti hanno quindi chiesto il pagamento degli importi ancora dovuti e degli interessi legali maturati, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notifica dei titoli e il decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali e non ha depositato la relazione richiesta dal giudice.

La decisione

Il ricorso è stato definito in parte con cessazione della materia del contendere e in parte con accoglimento. Per le sei sentenze la cui sorte capitale è stata pagata durante il giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’esecuzione degli importi principali. Ha invece riconosciuto il diritto agli interessi legali sulle spese liquidate per tutte le sentenze: benché i titoli non li menzionassero, essi sono dovuti in sede di ottemperanza dalla data del passaggio in giudicato fino al saldo, trattandosi di crediti per spese legali autonomamente spettanti agli avvocati antistatari. Ha ordinato al competente ufficio ministeriale di pagare le somme ancora dovute in esecuzione delle sentenze di Frosinone n. 1065/2024 e Cassino n. 380/2024, nonché gli interessi dovuti per tutte le sentenze, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso e con termine di 90 giorni successivo alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze in questione, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per attuare sentenze definitive del giudice ordinario, purché ne risulti il passaggio in giudicato secondo le modalità richiamate dall’art. 114, comma 2, c.p.a.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze in questione, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.

    La certificazione del passaggio in giudicato, prodotta in giudizio, documenta il presupposto per l’ottemperanza dei titoli giudiziali del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    quanto agli interessi legali sulla sorte capitale, i titoli esecutivi si limitano a condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, senza nulla prevedere in ordine agli interessi legali e tuttavia, in applicazione dell’art. 112 co.3 c.p.a. per gli importi liquidati a titolo di spese legali (per conseguire i quali gli avvocati difensori hanno pacificamente un titolo distinto e autonomo rispetto a quello della parte – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7441 del 12.10.2010; Cons. di Stato sez. IV, n. 7389 del 28.12.2005; T.A.R. Campania-Napoli n. 4027 del 18.6.2018) può essere in sede d’ottemperanza riconosciuta la maggiorazione di interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che li ha fissati, e fino al saldo.

    Nel giudizio di ottemperanza può essere riconosciuta la maggiorazione degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese legali, anche se il titolo non li menziona, a decorrere dal passaggio in giudicato fino al saldo; il credito degli avvocati antistatari ha titolo distinto e autonomo rispetto a quello della parte.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    i titoli esecutivi sono stati notificati al Ministero e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione non risulta aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto;

    Il TAR considera rilevante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica dei titoli senza pagamento, quale elemento che conferma l’inadempimento dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’attuazione di sentenze definitive del giudice ordinario; il passaggio in giudicato deve risultare dalle certificazioni prodotte secondo quanto richiesto dalla disciplina processuale.
  • In sede di ottemperanza, sulle somme liquidate a titolo di spese legali possono essere riconosciuti gli interessi legali anche se non espressamente contemplati dal titolo, con decorrenza dal passaggio in giudicato e fino al saldo.
  • Il credito per le spese legali liquidate direttamente in favore dell’avvocato antistatario costituisce titolo distinto e autonomo rispetto al credito della parte assistita.
  • Quando l’Amministrazione paga nel corso del giudizio le somme principali dovute in forza dei titoli, la domanda di ottemperanza relativa a tali importi può essere dichiarata cessata per sopravvenuta soddisfazione, restando decidibili le pretese accessorie non pagate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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