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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28821/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata in relazione a un delitto di violenza sessuale aggravata e continuata. In origine il GIP aveva disposto la custodia in carcere; successivamente, su istanza difensiva ex art. 299 c.p.p., aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi o assistenti. Il Tribunale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha però ripristinato la custodia in carcere. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, vizi di violazione di legge e motivazione: insussistenza o insufficiente motivazione del pericolo di inquinamento probatorio, poiché la persona offesa era stata già sentita in incidente probatorio e le indagini erano concluse; insussistenza o illogicità del pericolo di reiterazione, fondato su valutazioni psicologiche asseritamente apodittiche; insussistenza del pericolo di fuga; violazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p. e mancata considerazione di elementi sopravvenuti (incidentale probatorio, conclusione delle indagini, collocamento della minore in comunità protetta, disponibilità di un domicilio controllato, incensuratezza); erronea affermazione di un preteso giudicato cautelare; mancata spiegazione dell'asserita inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; omessa valutazione del radicamento familiare e lavorativo e del tempo già trascorso in custodia. Con motivi aggiunti è stato inoltre sostenuto che l'ammissione al giudizio abbreviato, senza ulteriori adempimenti istruttori, avrebbe definitivamente escluso il pericolo di inquinamento probatorio. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale della libertà avesse correttamente delimitato il thema decidendum sull'adeguatezza della misura cautelare e avesse motivato in modo sufficiente e non illogico sulla persistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il quadro già formato e gli elementi sopravvenuti senza ravvisare ragioni idonee a superare la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha ribadito che, nei reati compresi nel catalogo dell'art. 275, comma 3, c.p.p., incombe sull'indagato l'onere di fornire elementi specifici idonei a vincere la presunzione; in difetto, è sufficiente che il giudice dia atto dell'inesistenza di elementi contrari. Ha inoltre affermato che il pericolo di inquinamento probatorio non viene automaticamente meno con la conclusione delle indagini, potendo estendersi fino al processo di merito, e che le censure difensive si risolvevano in una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, per l'inammissibilità, l'indagato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    Disciplina dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; il giudice deve rivalutare la misura alla luce di elementi nuovi o sopravvenuti rilevanti.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare e all'asserito vizio motivazionale.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari; nel caso concreto sono stati esaminati il pericolo di inquinamento probatorio, di reiterazione e di fuga.

  • art. 275 c.p.p.

    Prevede una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi contemplati; grava sull'indagato l'onere di allegare elementi contrari idonei a vincerla.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamato in tema di arresti domiciliari con mezzi di controllo elettronico, ritenuti non sufficienti a escludere il rischio cautelare nel caso concreto.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato nei motivi difensivi in relazione all'impugnazione cautelare.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma sul ricorso per cassazione, invocata per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dai motivi difensivi in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti.

  • art. 609-bis c.p.

    Reato presupposto della misura cautelare; la Corte lo richiama tra i delitti per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 609-ter c.p.

    Circostanza aggravante contestata nel titolo cautelare.

  • art. 61 c.p.

    Aggravante contestata nel titolo cautelare.

  • art. 81 c.p.

    Contestata la continuazione nel titolo di reato.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato come indice di conclusione delle indagini preliminari, ritenuto non decisivo per escludere le esigenze cautelari.

  • art. 585 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso originario si estende ai motivi nuovi o aggiunti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa in tema di bilanciamento tra esigenze cautelari e libertà personale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un provvedimento di sostituzione o revoca della misura, il tribunale dell'appello cautelare non deve riesaminare integralmente la sussistenza originaria delle condizioni della misura, ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento impugnato rispetto ai soli elementi nuovi o sopravvenuti dedotti dalle parti.
  • Per i reati compresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; in assenza di specifici elementi contrari, è sufficiente che il giudice dia atto dell'assenza di dati idonei a superarla.
  • Quando l'indagato allega elementi specifici idonei a incidere sul quadro cautelare, il giudice deve confutare in modo concreto la loro efficacia; se invece le deduzioni difensive sono generiche o si risolvono in una diversa lettura dei fatti, la censura non è proponibile in cassazione.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio correlato alla protezione delle fonti dichiarative non cessa automaticamente con la chiusura delle indagini o con l'assunzione anticipata della prova, ma può estendersi fino alle fasi ulteriori del processo di merito.
  • La conclusione delle indagini preliminari, l'incidente probatorio, la disponibilità di un domicilio controllato o la mera incensuratezza dell'indagato non sono di per sé elementi automaticamente idonei a superare la presunzione cautelare, se il giudice ne esclude motivatamente la decisività.
  • L'adozione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non è sufficiente, di per sé, a escludere il pericolo di reiterazione quando il giudice motivi sull'inaffidabilità del soggetto e sulla persistente attitudine a commettere reati analoghi.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione si estende ai motivi nuovi o aggiunti, impedendo che essi possano sopravvivere autonomamente a un ricorso originario già inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcereArresti domiciliariObbligo di firma
IstitutiOnere della prova

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