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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44886/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per ricettazione relativa a due motori d'auto. Abenante deduce violazioni con riguardo all'elemento soggettivo del reato (sosteneva di aver fornito giustificazione del rinvenimento indicando Bifulco e Donnarumma come depositanti), contesta l'esclusione dell'attenuante del fatto tenue di cui all'art. 648 comma 4 c.p. e invoca profili di attenuazione ex art. 62-bis e art. 133 c.p. Bifulco deduce analoghe doglianze, sostenendo che l'unico possessore fosse Donnarumma e che mancasse in capo a lui il dolo; inoltre contesta la negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi sono ripetitivi e attengono a valutazioni di merito già devolute al giudice di appello. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione logica e congrua circa la sussistenza del dolo di ricettazione, rilevando l'inattendibilità delle spiegazioni fornite, le contraddizioni e la possibilità di configurare il dolo anche in forma eventuale. Ha altresì confermato la corretta esclusione dell'attenuante del fatto tenue sulla base del valore dei beni e ha ritenuto legittima la valutazione negativa delle circostanze attenuanti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (comma terzo) e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La pronuncia impugnata resta, di fatto, confermata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Base normativa delle censure di motivazione e di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi e non idonei a travolgere la valutazione di merito, applicando il limite della cassazione al sindacato sulle prove e sui fatti.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilita' per motivi manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato per dichiarare i ricorsi inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilita', con condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha imposto la sanzione di euro 3.000,00 ciascuno.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'elemento soggettivo puo' desumersi dall'omessa o inaffidabile indicazione dell'origine della cosa ricevuta, nonché dal dolo eventuale.

  • art. 648 comma 4 cod. pen.

    Prevede l'attenuante del fatto tenue; la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione in base a circostanze di fatto e al valore dei beni ricettati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti rilevanti; la Corte ha ribadito che la loro applicazione e' rimessa alla valutazione di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti riguardo al trattamento della pena; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi e ha confermato la valutazione di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per riassumere in un unico motivo distinti motivi di impugnazione; la Corte ha comunque valutato tali riassunti come ripetitivi e non autosufficienti.

  • L. 20 febbraio 2006 n. 46

    Modifica richiamata in relazione alla possibilita' di dedurre vizi di motivazione con riferimento ad atti specifici; la Corte ricorda che la novella non muta la natura del giudizio di legittimita', richiedendo atti certi e decisivi per incidere sulla motivazione.

Massime di principio

  • La Cassazione e' un giudizio di legittimita' e non puo' procedere a nuova valutazione delle prove o a ricostruzioni alternative dei fatti: censure che chiedono una diversa lettura delle risultanze di merito sono, salvo questioni di diritto, inammissibili.
  • Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo puo' essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa; una spiegazione credibile e documentata dell'origine e' determinante per escludere il dolo.
  • Il dolo eventuale e' sufficiente per configurare la ricettazione quando l'agente rappresenti la concreta possibilita' che la cosa provenga da reato e accetti il rischio; la mera negligenza puo' invece integrare solo l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
  • Le attenuanti (compresa quella del fatto tenue e le circostanze di cui all'art. 62-bis) sono valutazioni di fatto del giudice di merito e la loro esclusione non e' sindacabile in cassazione se la motivazione risulta congrua e non contraddittoria.
  • Motivi ripetitivi o che non raggiungono il requisito di autosufficienza (assenza di atti/processuali certi e decisivi) espongono il ricorrente al rischio di declaratoria di inammissibilita' e alle sanzioni di legge (spese e somme alla Cassa delle ammende).

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