Sentenza del 06/03/2017 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Sintetico - Investimenti immobiliari - Finanziamenti del coniuge - Prova - Tracciabilità bancaria - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata ritenuta sufficiente a superare l'accertamento sintetico. In presenza di investimenti immobiliari di entità non coerente con il reddito dichiarato, la mera allegazione di finanziamenti del coniuge non dimostra l'origine delle somme investite se manca una documentazione bancaria o altra prova oggettiva della loro effettiva movimentazione e destinazione. L'accertamento è pertanto risultato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto incompatibili i redditi dichiarati con gli investimenti immobiliari effettuati e con la gestione del patrimonio acquisito. A sua difesa, ha invocato finanziamenti ricevuti dal coniuge, sostenendo che tali somme avessero fornito la liquidità necessaria per acquistare gli immobili. Tuttavia, non è stata fornita una prova adeguatamente documentata e tracciabile, attraverso il circuito bancario, dell'effettiva erogazione, disponibilità e destinazione di tali finanziamenti.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
L'Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute e degli investimenti effettuati, quando questi risultino incompatibili con il reddito dichiarato. Il contribuente deve fornire una prova concreta dell'origine delle somme utilizzate.
Principio della tracciabilità dei flussi finanziari
Per dimostrare che gli investimenti sono stati finanziati da somme provenienti dal coniuge o da terzi, non basta una dichiarazione o un richiamo generico al finanziamento: occorrono elementi documentali verificabili, come bonifici, prelievi, versamenti, contratti o altra documentazione bancaria coerente con tempi, importi e destinazione dell'investimento.
Massime di principio
- Quando un accertamento sintetico si basa su investimenti immobiliari rilevanti, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale la provenienza delle somme utilizzate e la loro compatibilità temporale con gli acquisti.
- L'esistenza di aiuti economici o finanziamenti da parte del coniuge non è sufficiente se non è comprovata da documenti con data certa e da movimentazioni bancarie coerenti.
- La prova deve collegare concretamente la disponibilità finanziaria all'investimento: importo, data, soggetto erogante, trasferimento e utilizzo delle somme devono risultare ricostruibili.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare contratti di finanziamento o donazione, dichiarazioni fiscali, estratti conto, ricevute di bonifici e ogni documento idoneo a dimostrare l'origine e la destinazione del denaro.
- La sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio immobiliare può legittimare l'accertamento anche considerando non solo il costo di acquisto, ma anche le spese ordinarie di gestione del patrimonio.
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