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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della determina n. -OMISSIS- del 5 settembre 2023 del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Comando Regionale Emilia Romagna, avente ad oggetto il non accoglimento dell'istanza presentata dal Maresciallo aiutante -OMISSIS- “-OMISSIS-”; - di ogni altro atto o provvedimento, comunque, connesso, dipendente o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202300302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo consistente in due giorni di consegna semplice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comandante regionale relativo all'istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare irrogata il 25 febbraio 2021. Ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010. In particolare, ha sostenuto che l'autorità procedente si fosse discostata immotivatamente dai pareri favorevoli espressi dai superiori gerarchici, i quali avevano valutato positivamente i requisiti oggettivi e soggettivi, la personalità e l'effettivo recupero disciplinare del militare. Secondo il ricorrente, tali pareri, provenendo dai superiori che conoscevano direttamente la sua condotta, avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati alla luce della circolare applicativa dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo costituisce un beneficio con funzione premiale, subordinato all'accertamento del ravvedimento e del recupero disciplinare del militare. L'autorità competente deve valutare la condotta dell'interessato sino al momento della decisione, senza limitarsi al mero decorso del tempo o alla verifica dei requisiti formali. Nel caso concreto, il diniego era adeguatamente motivato: il Comandante regionale aveva preso in considerazione sia le osservazioni del militare sia i pareri favorevoli dei superiori, ma aveva autonomamente valorizzato la documentazione caratteristica aggiornata. Da tale documentazione risultava una flessione, dopo la sanzione, nelle voci relative all'autocontrollo, all'atteggiamento verso i colleghi e al senso della disciplina; le medesime voci non erano state successivamente ripristinate su livelli tali da attestare l'effettivo recupero. Il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica né irragionevole la scelta dell'autorità di escludere, allo stato, l'avvenuto ravvedimento, anche in presenza dei pareri favorevoli dei superiori gerarchici. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1369 d.lgs. n. 66/2010

    I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. [...] Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. [...] In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

    Il beneficio ha natura premiale e presuppone l'effettivo ravvedimento e recupero disciplinare del militare; la valutazione deve riguardare la condotta dell'interessato sino al momento della decisione e può fondarsi sulla documentazione caratteristica aggiornata. I pareri dei superiori gerarchici devono essere considerati, ma non vincolano l'autorità competente, che può discostarsene con motivazione adeguata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo costituisce un beneficio di natura premiale, subordinato alla dimostrazione di un effettivo ravvedimento e recupero disciplinare del militare.
  • Nella valutazione dell'istanza di cessazione degli effetti della sanzione, l'autorità competente non può limitarsi al decorso del periodo temporale previsto dalla legge, ma deve esaminare la condotta dell'interessato e tutti gli elementi di servizio disponibili sino al momento della decisione.
  • I pareri favorevoli dei superiori gerarchici costituiscono elementi istruttori qualificati che devono essere considerati dall'autorità competente, ma non hanno carattere vincolante; l'autorità può discostarsene sulla base di una motivazione autonoma, concreta e coerente.
  • È legittimo il diniego del beneficio quando la documentazione caratteristica aggiornata evidenzi il mancato ripristino di qualità morali, caratteriali o professionali rilevanti per il recupero disciplinare, purché la motivazione esponga tali elementi e il nesso con l'assenza di ravvedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell'autorità militare non può sostituire il merito amministrativo e conduce all'annullamento soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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