Sentenza n. 706/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della Determina Dirigenziale emessa dal Comune di Torino, Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Area Commercio – Servizio Aree Pubbliche – Ufficio 216, in persona del Dirigente Dott. Roberto MANGIARDI, n. prot. 00003045 del 21.01.2022, e notificato al ricorrente in data 07.02.2022; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di decadenza dalla concessione del posteggio mercatale e dalla correlata autorizzazione al commercio su area pubblica per assenze ritenute ingiustificate
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario mercatale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la determina con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione del posteggio e della correlata autorizzazione, assumendo il superamento del limite di assenze previsto dal regolamento comunale. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, sostenendo che le assenze maturate durante il periodo emergenziale avrebbero dovuto essere considerate giustificate in forza della disciplina generale adottata dal Comune per l’emergenza COVID-19. Deduceva, inoltre, eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione. La vicenda traeva origine da una SCIA di subingresso per gerenza, rispetto alla quale il Comune aveva contestato una posizione debitoria e concesso sessanta giorni per la regolarizzazione, avvertendo che il mancato adempimento avrebbe comportato il divieto di prosecuzione dell’attività e l’avvio del procedimento di decadenza. Il termine per la regolarizzazione scadeva il 12 febbraio 2020, mentre il Comune aveva disposto, con determina del 6 marzo 2020, la giustificazione generalizzata delle assenze dei concessionari dei posteggi a decorrere dal 1° febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza COVID-19.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. I motivi sono stati esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Il Collegio ha ritenuto erroneo il presupposto del Comune secondo cui la sospensione emergenziale delle assenze non si sarebbe applicata al ricorrente, poiché l’attività sarebbe stata già vietata per inadempienze a lui imputabili. Il termine di sessanta giorni per la regolarizzazione scadeva infatti il 12 febbraio 2020, quindi dopo il 1° febbraio 2020, data dalla quale il Comune aveva stabilito la giustificazione generalizzata delle assenze. Al momento di operatività della disciplina emergenziale non era dunque ancora maturata la sospensione dell’attività imputabile al ricorrente; tale sospensione non ha mai prodotto i propri effetti e l’intero periodo di assenza contestato doveva essere valutato alla luce della disciplina emergenziale. Il TAR ha inoltre valorizzato l’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, nonché il fatto che successive determine comunali avessero indicato la SCIA e il titolo come prorogati e rinnovati, in contrasto con la tesi della loro perdita di efficacia. L’annullamento non comporta tuttavia l’automatica restituzione del titolo: il recupero della sua efficacia resta subordinato alla regolarità della posizione debitoria, secondo l’art. 22, comma 10, del regolamento comunale. Il Comune conserva quindi il potere di verificare l’integrale adempimento del piano di rateazione prima di procedere eventualmente alla restituzione del titolo. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’inadempimento originario del ricorrente e dell’incertezza circa la sua integrale regolarizzazione.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fondamento dell’illegittimità e annullabilità del provvedimento, ma la decisione è motivata principalmente sulla violazione della disciplina emergenziale e sull’erronea valutazione delle assenze.
art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
La disciplina emergenziale è stata applicata dal TAR alla posizione del ricorrente, poiché al 1° febbraio 2020 non era ancora maturata una causa di sospensione imputabile a quest’ultimo; le assenze successive dovevano quindi essere valutate secondo la disciplina emergenziale.
art. 16, comma 1, Regolamento comunale di Torino n. 305
costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare
La causa di decadenza opera solo in presenza di assenze computabili e non giustificate; nel caso concreto il periodo contestato ricadeva nella sospensione emergenziale delle assenze.
art. 22, comma 10, Regolamento comunale di Torino n. 305
il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti
La regolarità della situazione debitoria costituisce condizione per la riacquisizione di efficacia della SCIA e per l’eventuale restituzione del titolo, anche dopo l’annullamento della decadenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione della causa; dal testo non emerge uno specifico principio decisorio riferito a tale disposizione.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione stabilisce, con decorrenza anteriore, la giustificazione generalizzata delle assenze dei concessionari di posteggio durante un’emergenza, non può applicare retroattivamente una successiva sospensione imputabile al concessionario per neutralizzare tale disciplina, se il termine per la regolarizzazione e il perfezionamento dell’inadempimento sono maturati dopo l’inizio della sospensione emergenziale.
- Ai fini della decadenza da una concessione di posteggio per superamento del limite di assenze, devono essere computate soltanto le assenze effettivamente ingiustificate secondo la disciplina applicabile nel periodo considerato; le assenze coperte da una determinazione amministrativa di giustificazione generalizzata non possono fondare la decadenza.
- L’annullamento della decadenza da una concessione o autorizzazione non determina necessariamente l’automatica restituzione o riattivazione del titolo quando una disciplina regolamentare subordini la sua efficacia alla regolarità della posizione debitoria: l’amministrazione conserva il potere-dovere di verificare l’integrale adempimento prima della restituzione del titolo.
- La successiva attività amministrativa che proroghi o rinnovi un titolo abilitativo può costituire elemento incompatibile con la tesi della sua precedente perdita di efficacia e deve essere coerentemente considerata nella verifica della legittimità di un successivo provvedimento di decadenza.
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