L.R. Umbria 4/2017
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il Testo unico in materia di agricoltura dell’Umbria, riformando il Banco della Terra: ne affida la gestione all’Agenzia forestale regionale, modifica criteri e procedure di assegnazione, introduce premialità e regole sui miglioramenti dei beni. Abroga varie disposizioni obsolete e detta norme di adeguamento del regolamento entro 90 giorni.
Modifiche al Testo unico agricolo e disciplina del Banco della Terra
Modifiche al Testo unico agricolo e disciplina del Banco della Terra
La legge regionale dell’Umbria n. 4/2017 interviene in modo organico sulla disciplina del Banco della Terra contenuta nella l.r. 12/2015, ridefinendone soggetti gestori, procedure di assegnazione, criteri di valutazione e controlli. Contestualmente abroga diverse disposizioni ormai non più coerenti con il nuovo assetto e alcune norme della l.r. 14/1997 sul patrimonio immobiliare regionale.
Ambito e finalità della riforma
Il provvedimento ha come nucleo la riorganizzazione del Banco della Terra, cioè dell’insieme dei beni da assegnare per locazione o concessione nell’ambito della valorizzazione agricola e di attività compatibili. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Umbria e si coordina con il regolamento attuativo previsto dalla l.r. 12/2015.
Beni inseribili nel Banco della Terra e programmazione patrimoniale
La nozione di beni potenzialmente inseribili nel Banco della Terra viene ampliata. Possono far parte degli elenchi anche fabbricati, compresi quelli a destinazione residenziale, purché funzionali alla gestione dei terreni agricoli e allo sviluppo di attività compatibili individuate dal regolamento.
La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione patrimoniale, individua inoltre i beni di proprietà della Regione o degli enti controllati dalla Regione che presentano tali caratteristiche, anche con il supporto dell’Agenzia forestale regionale, ai fini dell’inserimento nel Banco della Terra.
Ruolo dell’Agenzia forestale regionale
La gestione del Banco della Terra è affidata all’Agenzia forestale regionale. Ad essa competono in particolare:
- la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco dei beni idonei e disponibili per la locazione o la concessione;
- la determinazione del dimensionamento necessario per ottimizzare l’impiego produttivo dei terreni e individuare l’unità produttiva idonea alla formazione di un’impresa agricola valida sul piano tecnico ed economico;
- il coordinamento delle attività necessarie per le procedure di assegnazione, in collaborazione con gli enti locali interessati.
Le modalità operative sono demandate al regolamento di attuazione.
Regolamento attuativo e criteri di gestione
Il regolamento di cui all’articolo 199 assume un ruolo centrale nella definizione della disciplina applicativa. La legge ne rafforza la funzione di dettaglio, prevedendo che esso disciplini anche:
- le modalità di recesso dell’amministrazione pubblica dalla locazione o concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego;
- i criteri e le modalità per la valutazione dei miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili;
- i valori percentuali massimi attribuibili ai requisiti premiali nella selezione dei progetti e delle domande.
Sono inoltre soppressi alcuni riferimenti precedenti al piano annuale delle locazioni e delle concessioni e al piano aziendale, con conseguente semplificazione dell’assetto regolatorio.
Procedura di assegnazione e pubblicità
L’assegnazione dei beni del Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo i criteri del capo dedicato e del regolamento di attuazione.
I bandi e gli avvisi devono essere pubblicati sui siti istituzionali della Regione e dell’Agenzia forestale regionale. La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà di province, comuni e privati è stabilita nelle convenzioni previste per tali categorie di beni.
Miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui beni
Per i beni regionali inseriti nel Banco della Terra, il concessionario o locatario può realizzare miglioramenti, addizioni e trasformazioni solo se:
- previamente concordati con l’Agenzia forestale regionale;
- autorizzati dall’ente proprietario.
Nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, è riconosciuta la possibilità di recuperare le spese sostenute, con risorse proprie e debitamente rendicontate, mediante compensazione sui canoni di concessione o locazione, secondo criteri che tengano conto della durata del rapporto e dell’entità del canone. Le opere restano comunque di proprietà della Regione, senza diritto ad alcun indennizzo per il concessionario o locatario.
Criteri di premialità per l’accesso al Banco della Terra
La legge introduce un sistema espresso di premialità per la selezione delle domande e dei progetti di impiego dei beni. I bandi o avvisi devono valutare, tra gli elementi possibili:
- competenza culturale e tecnica dei concorrenti, sulla base di titoli ed esperienze professionali;
- presenza di prodotti e servizi economicamente sostenibili, supportati da dati analitici verificabili;
- dichiarazioni di interesse di imprese manifatturiere per l’acquisto dei beni e servizi prodotti, con eventuale impegno all’assistenza tecnica gratuita;
- creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche biologiche, nel rispetto della programmazione regionale;
- presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili;
- impiego dei beni anche per attività compatibili con l’uso agricolo;
- presenza di soggetti indicati nella disciplina regionale richiamata;
- importo del canone di concessione o di affitto offerto.
Il regolamento attuativo stabilisce i valori percentuali massimi attribuibili a ciascun requisito.
Controlli e monitoraggio
Ai fini del controllo, gli assegnatari devono trasmettere annualmente all’Agenzia forestale regionale una relazione sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto di impiego dei beni, secondo le modalità indicate nel bando o nell’avviso. L’Agenzia trasferisce poi la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga varie disposizioni della l.r. 12/2015, tra cui gli articoli 200, 201, 207 e 212, oltre ad alcuni commi degli articoli 199, 203, 210 e altre parti non più coerenti con il nuovo impianto.
Sono inoltre abrogati l’articolo 3-bis e il comma 1-bis dell’articolo 5 della l.r. 14/1997, in materia di amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle ASL.
Norme finali, adeguamento regolamentare e aspetti finanziari
La Giunta regionale deve adeguare il regolamento attuativo della l.r. 12/2015 entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Entro ulteriori 90 giorni dalla pubblicazione di tali norme regolamentari, la Giunta, con la collaborazione dell’Agenzia forestale regionale, individua i beni regionali o degli enti controllati da inserire nel Banco della Terra.
Le somme derivanti dalla locazione o concessione dei beni del patrimonio regionale incrementano le entrate extratributarie del bilancio di previsione 2017-2019.
Obsolescenza
La legge ha contenuto ancora rilevante come testo modificativo e di coordinamento della disciplina del Banco della Terra, ma alcune sue norme finanziarie e transitorie risultano ormai superate dall’avvenuto esaurimento dei termini e dell’esercizio di riferimento. Rimane comunque utile come fonte per la disciplina consolidata della l.r. 12/2015.
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