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Legge

L.R. Umbria 6/2017

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).

Normativa regionaleL.R. Umbria 6/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Umbria 23/2003 sull’edilizia residenziale sociale, modificando requisiti di accesso, criteri di assegnazione, aspetti finanziari e norme transitorie. Introduce nuovi requisiti reddituali/patrimoniali e limiti anagrafici di residenza, coordina i regolamenti comunali e stabilisce che le graduatorie già vigenti restano efficaci al massimo per due anni dalla loro approvazione.

Modifiche alla disciplina umbra dell’edilizia residenziale sociale

Modifiche alla disciplina dell’edilizia residenziale sociale in Umbria

La legge regionale interviene sulla L.R. Umbria 28 novembre 2003, n. 23, aggiornando i requisiti per l’accesso e l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, alcuni criteri di valutazione delle domande, la disciplina finanziaria e le disposizioni transitorie. La normativa opera esclusivamente nel territorio della Regione Umbria.

Requisiti soggettivi e di residenza per l’accesso

Vengono riformulati i requisiti di accesso agli alloggi, con un rafforzamento del vincolo di radicamento territoriale e una precisazione sui soggetti ammessi.

  • È richiesto il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, oppure lo status di straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di straniero in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
  • È richiesto il requisito della residenza anagrafica oppure dell’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 24 mesi consecutivi.
  • Per la successiva fase di accesso/beneficio, la residenza anagrafica o l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale deve risultare da almeno 5 anni consecutivi.

Requisiti patrimoniali e divieti specifici

La legge introduce un nuovo requisito negativo riferito ai beni mobili registrati e rafforza il divieto di accesso per chi abbia occupato abusivamente alloggi pubblici.

  • I componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di beni mobili registrati il cui valore complessivo superi euro 10.000, salvo che il superamento dipenda da accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Non devono risultare occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
  • I requisiti relativi ai beni, all’assenza di occupazioni abusive e agli ulteriori presupposti previsti dalla norma devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare del beneficiario.
  • Ai fini della verifica del requisito patrimoniale relativo all’abitazione, non si considera il diritto di proprietà, comproprietà o altro diritto reale sulla casa coniugale assegnata all’altro coniuge in sede di separazione o scioglimento del matrimonio, se non è nella disponibilità del richiedente.

Criteri di assegnazione e graduatorie

La disciplina dei criteri di punteggio viene aggiornata sul piano lessicale e sistematico.

  • Le precedenti “condizioni di disagio aggiuntive” sono sostituite dalla formula “ulteriori criteri”.
  • Nei criteri di selezione devono essere considerati, oltre alle condizioni di disagio, anche gli ulteriori criteri previsti dalla normativa regionale.

Finanziamento delle misure regionali

Dal 2017 la legge adegua la copertura finanziaria al sistema del bilancio armonizzato.

  • Le autorizzazioni di spesa previste dalla L.R. 23/2003 sono determinate annualmente con la legge di bilancio.
  • Le risorse sono iscritte nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” del bilancio regionale di previsione.

Norme transitorie e coordinamento regolamentare

La legge detta un regime transitorio per l’adeguamento dei regolamenti e per l’indizione dei nuovi bandi.

  • La Giunta regionale deve adeguare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge le norme regolamentari previste dall’art. 29, comma 4, della L.R. 23/2003, come modificata.
  • Il bando per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è indetto dal Comune solo dopo l’entrata in vigore delle norme regolamentari di adeguamento.
  • Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci, ma per un periodo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie stesse.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Testo integrale

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