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Legge

L.R. Umbria 5/2017

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni).

Normativa regionaleL.R. Umbria 5/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria 19/2009 su sport e attività motorie: ridefinisce finalità, programmazione, organi consultivi, funzioni di Regione e comuni, contributi e controlli. Introduce la disciplina delle palestre della salute e dei centri di attività motoria con SCIA, certificazione, requisiti e sanzioni. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni sono transitorie.

Modifiche alla disciplina umbra su sport, impianti, palestre della salute e centri di attività motoria

Modifiche alla disciplina regionale dello sport e delle attività motorie

La legge interviene in modo organico sulla l.r. Umbria 19/2009, ridefinendo finalità, strumenti di programmazione, funzioni amministrative, forme di sostegno economico e sistema dei controlli. La disciplina si applica nel territorio della Regione Umbria e mira a promuovere sport, attività motorie, impiantistica e inclusione sociale.

Finalità generali e principi

La Regione riconosce nelle attività sportive e motorie uno strumento essenziale per lo sviluppo delle relazioni sociali, la formazione e la salute della persona. Riconosce inoltre il ruolo sociale degli enti di promozione sportiva e dell’associazionismo sportivo senza fini di lucro, valorizza la scuola come luogo centrale di educazione alla pratica sportiva e promuove l’adeguamento del patrimonio impiantistico, anche in chiave di innovazione tecnologica, risparmio energetico e diffusione equilibrata sul territorio.

Definizioni

Ai fini della legge, l’attività sportiva è intesa come qualsiasi forma di attività fisica organizzata o individuale, orientata al miglioramento psicofisico, alle relazioni sociali, alla competitività leale e alla salute. Essa si distingue in:

  • attività agonistica, praticata sistematicamente e continuativamente per il perseguimento di un risultato sportivo;
  • attività non agonistica, individuale o collettiva, non occasionale e non regolamentata.

L’attività motoria comprende invece ogni forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per educazione alla salute, benessere, finalità ricreative e di gioco, anche se occasionale.

Sport di cittadinanza e ambiti di intervento

La Regione promuove lo “sport di cittadinanza” attraverso politiche educative, formative, culturali, sanitarie e di educazione alla salute rivolte a tutte le età. In tale ambito sostiene iniziative di enti pubblici e soggetti sportivi dilettantistici, favorisce la realizzazione e qualificazione degli impianti, individua spazi sicuri per la pratica sportiva e promuove l’integrazione tra politiche sportive e turistiche, socio-sanitarie, ambientali, giovanili, scolastiche, culturali ed economiche.

Sono inoltre previste iniziative per:

  • diffusione dello sport nelle scuole primarie e secondarie;
  • attività extrascolastiche e utilizzo degli impianti scolastici;
  • contrasto all’abbandono precoce dello sport agonistico;
  • formazione e aggiornamento degli operatori;
  • collegamento con il Servizio sanitario nazionale;
  • promozione dello sport per persone con disabilità e anziani;
  • sostegno a progetti su attività sportiva e corretta alimentazione;
  • valorizzazione di attività sostenibili, della vivibilità urbana e dello sport in ambiente montano;
  • convenzioni per impianti scolastici e strutture militari;
  • sostegno a manifestazioni nazionali e internazionali e al marchio Umbria Green Sport.

Funzioni della Regione

La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, tra cui:

  • monitoraggio, studi, ricerche e banche dati per lo sport;
  • programmazione della rete di impianti e spazi sportivi, anche aggregando più comuni;
  • accesso al credito per impianti e attrezzature;
  • promozione della pratica sportiva per giovani, anziani e soggetti svantaggiati;
  • definizione degli standard formativi degli operatori;
  • prevenzione del doping;
  • promozione di investimenti per recuperare spazi inutilizzati e incentivare donazioni.

Programmazione regionale e strumenti

La programmazione avviene in coordinamento con turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili e istruzione. Gli strumenti sono:

  • il Piano triennale per promozione sportiva e motoria, manifestazioni e impiantistica;
  • il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria;
  • il Programma annuale per l’impiantistica sportiva.

Il Piano triennale è approvato dalla Giunta e dura fino al successivo, con possibilità di aggiornamento prima della scadenza. Definisce finalità, priorità e risorse finanziarie, e viene attuato dai due programmi annuali, entrambi approvati entro il 31 marzo di ogni anno.

Organi consultivi, partecipazione e monitoraggio

È istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, organo consultivo e propositivo della Giunta per i programmi annuali. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, di università, scuola, autonomie locali, CONI, CIP, EPS, federazioni sportive, discipline sportive associate, medicina dello sport, associazionismo e Osservatorio. I componenti sono gratuiti.

Sono inoltre previsti:

  • gli Stati generali dello sport e delle attività motorie, di norma con cadenza triennale, per analizzare criticità e definire linee strategiche;
  • l’Osservatorio delle attività sportive in Umbria, che raccoglie e analizza dati su impianti, attrezzature, attività e utenza e trasmette annualmente i dati alla Giunta entro il 31 marzo.

Ruolo dei comuni

I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e alla diffusione della cultura sportiva, assicurando anche la partecipazione dell’associazionismo. Esercitano attività promozionali, elaborano i progetti di impiantistica sportiva e svolgono vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative, con introito dei relativi proventi. Entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettono alla Regione e all’Osservatorio i progetti di impiantistica.

Benefici, contributi e priorità di finanziamento

Possono accedere a benefici e contributi gli enti pubblici, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali e ogni soggetto senza scopo di lucro che persegua le finalità della legge.

La legge consente l’impiego anche di fondi europei per lo sport e prevede priorità per i progetti di promozione presentati congiuntamente da più soggetti. Le società e associazioni dilettantistiche e gli EPS che operano nei Centri di attività motoria possono ottenere i benefici solo se hanno adeguato lo statuto all’art. 6 della legge n. 376/2000 sul doping; è previsto anche l’obbligo di controlli sugli atleti e la sospensione in caso di rifiuto.

Palestre della salute

La Regione riconosce l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia per persone con patologie croniche non trasmissibili, in condizioni stabili, o a rischio di tali patologie. I programmi si svolgono, su prescrizione medica, in strutture pubbliche o private denominate “palestre della salute”, riconosciute mediante certificazione regionale.

I programmi possono essere somministrati solo da operatori con specifici titoli in scienze motorie o equipollenti. La Giunta disciplina con regolamento il procedimento e i requisiti per la certificazione, eventualmente istituendo un elenco dedicato. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute sul proprio sito istituzionale.

Centri di attività motoria

I Centri di attività motoria sono strutture a pagamento per attività ginniche, sportive, di muscolazione e formazione fisica finalizzate al benessere psicofisico. I titolari e gestori devono rispettare i requisiti e i criteri fissati dal regolamento regionale e avvalersi di:

  • un direttore tecnico responsabile con titolo specifico in scienze motorie o equipollente;
  • un medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia.

Per l’apertura è richiesta la SCIA al comune competente, contenente i dati essenziali dell’impianto e corredata dalle dichiarazioni sui requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza, sulla conformità dell’impianto, sulla polizza assicurativa e sulla presenza delle figure professionali richieste. Ogni variazione dei dati rilevanti va comunicata al comune. È vietata la prosecuzione dell’attività in caso di commercio o detenzione di farmaci o sostanze dopanti.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza, il monitoraggio e il controllo sono esercitati dal comune competente e dalla ASL territorialmente competente. Il comune verifica il rispetto della disciplina sui Centri di attività motoria e dei regolamenti attuativi, anche a fini statistici.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • uso della denominazione “palestra della salute” o svolgimento dei programmi senza certificazione;
  • violazione del regolamento sulle palestre della salute o uso di operatori non abilitati;
  • violazione del regolamento sui Centri di attività motoria;
  • apertura di un Centro di attività motoria senza SCIA, con possibile chiusura dell’impianto fino alla presentazione della segnalazione.

Regolamenti attuativi

Il regolamento regionale disciplina i requisiti gestionali degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria, i criteri per lo svolgimento delle attività, le funzioni del direttore tecnico e del medico responsabile, il procedimento per la certificazione delle palestre della salute e le modalità di controllo e vigilanza.

Norme transitorie e decorrenza

I Centri di attività motoria già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo devono adeguarsi alle nuove regole entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso e comunicare l’adeguamento al comune. Restano valide le DIA già rilasciate, salvo l’obbligo di adeguamento appena indicato.

La Giunta deve adottare i regolamenti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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