L.R. Umbria 7/2017
Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra modifica la l.r. 21/2014 sul gioco d'azzardo patologico estendendo alle sale scommesse varie disposizioni già previste per le sale da gioco, incluse definizioni, distanze/limitazioni, controlli e sanzioni. Introduce anche la possibilità per i comuni di imporre limitazioni orarie agli apparecchi da gioco. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (15 giugno 2017).
Estensione delle misure sul gioco d'azzardo patologico anche alle sale scommesse
Estensione della disciplina regionale sul gioco d'azzardo patologico alle sale scommesse
La legge regionale dell’Umbria n. 7 del 15 giugno 2017 interviene sulla l.r. 21/2014, rafforzando la disciplina di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza da gioco d’azzardo patologico. L’intervento principale consiste nell’estendere alle sale scommesse diverse misure già previste per le sale da gioco, oltre a introdurre un potere comunale di limitazione oraria dell’attività di gioco con apparecchi.
Ambito di applicazione e estensione alle sale scommesse
Le modifiche operano sulla normativa regionale in materia di gioco lecito con vincite in denaro, ampliando il perimetro applicativo anche alle sale scommesse. In particolare, vengono affiancate alle sale da gioco anche le sale scommesse in varie disposizioni della legge del 2014, così da sottoporre entrambe le tipologie di locali a un trattamento omogeneo nelle materie disciplinate dalla legge regionale.
Limitazioni orarie disposte dai comuni
È inserita una nuova disposizione che riconosce ai comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la possibilità di stabilire limitazioni orarie all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
Le limitazioni possono riguardare i seguenti luoghi:
- sale da gioco;
- sale scommesse;
- esercizi pubblici e commerciali;
- circoli privati;
- locali in cui sia offerta la possibilità di gioco lecito con vincite in denaro.
Sanzioni e misure in caso di violazione
La legge modifica il regime sanzionatorio per l’apertura di locali o l’installazione di apparecchi da gioco in violazione delle prescrizioni regionali richiamate. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro, accompagnata da misure ripristinatorie o inibitorie.
In caso di violazione:
- l’apertura di locali destinati a sala da gioco o sala scommesse è sanzionata;
- l’installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle regole richiamate è sanzionata;
- può essere disposta la cessazione dell’attività di sala da gioco o sala scommesse;
- in alternativa, può essere ordinata la chiusura degli apparecchi mediante sigilli.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, avvenuta il 15 giugno 2017. Non contiene un termine finale di efficacia, ma opera come modifica della disciplina regionale vigente.
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