L.R. Umbria 9/2017
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 20/2008 sul funzionamento del CAL: rivede i contenuti del bilancio e della relazione finanziaria, introduce l’invio annuale del programma di attività entro il 31 maggio, disciplina Ufficio di Presidenza, struttura di supporto e rimborsi spese. Le nuove disposizioni finanziarie operano dal 2017; per tale esercizio il programma va trasmesso entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria
La legge regionale interviene sulla l.r. Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, aggiornando la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sotto il profilo organizzativo, finanziario e procedurale. Le modifiche riguardano in particolare la documentazione da trasmettere, la struttura di supporto, i rimborsi spese e la copertura degli oneri, con applicazione nel territorio della Regione Umbria.
Programmazione, documentazione e flussi informativi
Viene precisato il contenuto della documentazione economico-finanziaria riferita al CAL: la previsione deve riguardare il bilancio di previsione e non più genericamente il bilancio annuale e pluriennale. Inoltre, la relazione o documentazione sui costi del CAL deve indicare anche le spese sostenute nell’anno solare precedente e il relativo rendiconto finanziario.
È introdotto un nuovo obbligo annuale: entro il 31 maggio di ogni anno il CAL trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e al Presidente della Giunta regionale il programma di attività con l’indicazione del fabbisogno finanziario presunto riferito al triennio successivo.
Procedura di interlocuzione con il CAL
In materia di richiesta di pareri o interventi da parte del CAL, la disciplina viene precisata stabilendo che la richiesta può avvenire previa trasmissione dell’atto pre-adottato. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti interni alla Presidenza del CAL e al regolamento interno, in coerenza con la nuova organizzazione prevista dalla legge.
Organi interni e regolamento del CAL
La legge chiarisce che il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l’Ufficio di Presidenza del CAL; le relative funzioni sono rimesse al regolamento interno. Quest’ultimo disciplina anche l’organizzazione dei lavori e, ora espressamente, i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti del CAL e dell’Ufficio di Presidenza.
Struttura di supporto
La norma sostituisce integralmente la disposizione sulla struttura di supporto del CAL. L’Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando le risorse umane e materiali necessarie. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL, individua la struttura di supporto, che può comprendere anche personale degli enti locali e delle loro forme associative, con oneri economici a carico delle amministrazioni di appartenenza.
La struttura opera alle dipendenze funzionali dell’Ufficio di Presidenza del CAL e deve predisporre anche un dossier aggiornato contenente una sintesi delle normative statali e regionali vigenti nelle singole materie e una raccolta di “buone pratiche” provenienti da altre amministrazioni locali che abbiano prodotto risultati positivi e concreti.
Rimborso spese
La rubrica dell’articolo dedicato viene modificata in “Rimborso spese”. Ai componenti del CAL, compresi Presidente e Vice Presidenti, residenti fuori dal capoluogo regionale, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri fissati dal regolamento interno, per la partecipazione alle sedute del CAL o delle sue articolazioni funzionali.
Per Presidente e Vice Presidenti è previsto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell’Ufficio di Presidenza, per incontri o riunioni legati all’attività del CAL presso la sede del Consiglio e per missioni o incarichi svolti per conto del CAL. Viene abrogata la precedente disposizione del comma 3 dell’articolo 13.
Copertura finanziaria
I rimborsi spese sono posti a carico e nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa. Dal 2017 gli ulteriori oneri derivanti dalla legge sono fronteggiati con le autorizzazioni di spesa determinate annualmente con la legge di bilancio, iscritte nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione.
Norma transitoria
Per l’esercizio finanziario 2017, il CAL deve trasmettere il programma di attività previsto dalla nuova lettera h-bis entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 lug 2017L.R. Umbria 10/2017
- Legge · 28 lug 2017L.R. Umbria 11/2017
- Legge · 3 ago 2017L.R. Umbria 12/2017
- Legge · 15 giu 2017L.R. Umbria 7/2017
- Legge · 7 giu 2017L.R. Umbria 6/2017
- Legge · 7 giu 2017L.R. Umbria 5/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →