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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25367/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 572 c.p., deducendo la nullità per violazione degli artt. 129-bis e 419, comma 3-bis, c.p.p. Sostiene che, in base alle modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia", il giudice avrebbe dovuto valutare d'ufficio l'avvio di un programma di giustizia riparativa e che l'imputato avrebbe dovuto essere avvisato della possibilità di accedere a tali programmi; lamenta quindi la mancata attivazione e il mancato avviso

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 129-bis e l'art. 419, comma 3-bis, c.p.p. attribuiscono al giudice un potere discrezionale e non un obbligo, e che la mancata attivazione del percorso di giustizia riparativa o l'omesso avviso non determinano nullità speciale né violano diritti processuali tali da rendere la sentenza annullabile. Ha inoltre osservato che la deduzione di nullità relativa a fatti anteriori alla richiesta di patteggiamento esula dalle ipotesi di ricorso ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 572 cod.pen.

    Norma che disciplina il reato per cui è stata applicata la pena; citata come titolo di imputazione nei confronti del ricorrente

  • art. 129-bis cod.proc.pen.

    Riconosce al giudice la possibilità di disporre d'ufficio l'invio delle parti a un centro per la mediazione/giustizia riparativa; la Corte interpreta la norma come fonte di un potere discrezionale e non come obbligo la cui omissione genererebbe nullità

  • art. 419, comma 3-bis, cod.proc.pen.

    Prevede l'obbligo informativo circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; la Corte rileva che l'omissione di tale avviso ha funzione solo informativa e non costituisce causa di nullità né lede diritti fondamentali dell'imputato

  • art. 178, lett. c), cod.proc.pen.

    Norma richiamata per valutare le nullità processuali: la Corte afferma che la mancata attivazione del percorso riparativo o l'omesso avviso non rientrano tra le ipotesi di nullità tali da compromettere i diritti elencati in questa disposizione

  • art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.

    Limita le ipotesi di ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento; la Corte osserva che la deduzione di nullità per fatti anteriori al patteggiamento esula dalle ipotesi consentite e quindi il ricorso non è proponibile

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza dispone la cancellazione o l'annotazione per oscurare i dati identificativi degli interessati in riproduzioni del provvedimento

Massime di principio

  • Le disposizioni introdotte dalla riforma "Cartabia" riguardo alla giustizia riparativa (art. 129-bis e art. 419, comma 3-bis, c.p.p.) attribuiscono al giudice un potere discrezionale e non un obbligo la cui omissione produca automaticamente una nullità della sentenza
  • L'omesso avviso all'imputato circa la possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa ha natura informativa; non costituisce di per sé lesione di diritti processuali tali da determinare nullità
  • La presenza dell'assistenza difensiva nella fase in cui opera l'avviso rende possibile una valutazione consapevole delle alternative procedurali: l'assenza dell'avviso non esclude che l'imputato, tramite difesa, possa comunque valutare e chiedere l'accesso ai programmi
  • Le contestazioni di nullità relative a vicende anteriori alla definizione del procedimento per patteggiamento possono essere inammissibili in Cassazione per effetto delle limitazioni contenute nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; occorre verificare il rimedio ordinario adeguato o sollevare la questione nelle fasi processuali utili
  • In casi simili, è opportuno che la difesa sollevi tempestivamente la questione nel processo di merito o valuti altre impugnazioni o rimedi (quando ammessi) anziché contare su una declaratoria di nullità automatica in sede di legittimità

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