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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43421/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cartisano ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per i capi 1 (partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetista, art. 416-bis c.p.) e 25 (estorsioni plurime aggravate, art. 629 c.p.). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e assenza di riscontri indiziari per le estorsioni contestate (capo 25); 2) carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) e dell'agevolazione dell'associazione; 3) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1), denunciando intercettazioni scarse/indefinite, dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti soprattutto anteriori al 2000 e mancata identificazione sicura del "Pasquale" menzionato nelle conversazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine sia alle estorsioni sia alla partecipazione all'associazione mafiosa, valorizzando dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, videoriprese, tabulati telefonici e intercettazioni. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione delle condotte estorsive (ripetute visite al cantiere, minacce implicite e allontanamento di operai) e congrua la qualificazione come "metodo mafioso" sulla base del contesto territoriale, delle modalità e della finalità di agevolazione del sodalizio. Ha inoltre ritenuto utilizzabili, a livello di gravità indiziaria, i contenuti informativi emersi da soggetti intranei all'associazione purché siano gravi, precisi e concordanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Le condotte contestate come estorsive sono state ritenute dimostrate a livello di gravità indiziaria mediante convergenza di dichiarazioni di persone offese, videoriprese, tabulati e intercettazioni; non è richiesta la prova piena in sede cautelare, ma la qualificazione dell'evento come estorsione è supportata dalla dinamica delle intrusioni nei cantieri e dalle minacce implicite

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione a associazione di tipo mafioso è stata ritenuta sussistente sulla base dello stabile inserimento dell'indagato nella struttura associativa e della sua messa a disposizione per fini criminosi; a livello cautelare sono sufficienti indizi plurimi e convergenti

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può essere ravvisata anche quando il soggetto si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria in un territorio in cui quest'ultima è radicata; la finalità di agevolazione dell'associazione è desumibile dalle modalità e dall'utilizzo delle somme estorte per interessi del sodalizio

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Nell'ambito delle misure cautelari la valutazione della gravità indiziaria deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito e nella cassazione va verificata la congruenza e la logicità della motivazione circa gli elementi indicati dall'articolo

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni formali sugli adempimenti della Cancelleria in ordine alla comunicazione della decisione e all'esecuzione del dispositivo; la sentenza dispone l'incarico alla Cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In materia cautelare non occorre la prova piena: è sufficiente un quadro di gravità indiziaria formato da elementi plurimi e convergenti (dichiarazioni, intercettazioni, videoriprese, tabulati).
  • La Corte di legittimità controlla la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina in fatto le risultanze probatorie già valutate.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere ravvisata anche per riferimenti impliciti al potere della consorteria in un territorio dove essa è storicamente radicata, se le modalità della condotta e il contesto mostrano finalità di agevolazione dell'associazione.
  • I contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione (conversazioni interne) sono utilizzabili a livello di gravità indiziaria se risultano gravi, precisi e concordanti con altri elementi.
  • La mera attività economica (es. lavorazione del ferro) può costituire indizio di appartenenza mafiosa solo se correlata e corroborata da elementi esterni che dimostrino imposizione, pizzo, o messa a disposizione della struttura criminale.
  • La ripetizione di comportamenti intimidatori e la loro rispondenza con immagini/video e movimentazioni telefoniche possono essere valutate come minacce efficaci anche se nelle dichiarazioni dei testimoni non compare una formulazione esplicita della minaccia.

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