Cassazione Penale, Sentenza n. 38513/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolato in due motivi denunciava: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 78 e 79 c.p.p. e agli artt. 447, 448, 523, 541 c.p.p., per aver il Tribunale condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto costituirsi in udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione al D.M. n. 55/2014, per avere il Tribunale liquidato 900 euro a titolo di fase decisionale (discussione), voce che non sarebbe dovuta nel patteggiamento perché la normativa regolamentare non prevede compensi per la fase decisionale in caso di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Sul primo punto ha ritenuto che, alla luce della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) e in particolare dell'art. 458-bis c.p.p., la partecipazione della persona offesa/parte civile all'udienza fissata dopo il decreto di giudizio immediato è legittima e che quindi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile è in generale ammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato l'art. 12, comma 3, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, affermando che nel patteggiamento non è liquidabile alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria, dibattimentale o decisoria; pertanto la somma di euro 900 liquidata a titolo di "discussione" è illegittima. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento dei 900 euro liquidati a titolo di discussione. Le spese del presente grado sono compensate nei confronti della parte civile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
regime dell'accordo processuale relativo alla applicazione della pena; la Corte distingue le statuizioni derivanti direttamente dall'accordo (soggette a limiti di impugnazione) dalle determinazioni autonome del giudice, come la liquidazione delle spese della parte civile
art. 609-bis c.p.
reato per il quale è stato patteggiato e che ha formato oggetto della condanna concordata
art. 447 c.p.p.
norma che regola la richiesta di applicazione della pena durante le indagini preliminari; la giurisprudenza antecedente riteneva inibita la costituzione di parte civile in udienza ex art. 447, con nullità, ma ciò non si applica automaticamente al diverso istituto regolato dall'art. 458-bis
art. 458-bis c.p.p.
norma introdotta dalla riforma Cartabia che prevede espressamente l'avviso dell'udienza di applicazione della pena anche alla persona offesa; la Corte interpreta la norma come legittimante la costituzione di parte civile in quell'udienza e l'esercizio del contraddittorio
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 12, comma 3
art. 12, comma 3, D.M. 10/03/2014, n. 55
nei casi di patteggiamento non è ammessa la liquidazione di compensi per la fase istruttoria, dibattimentale o decisoria; sono liquidabili solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa, per cui il compenso di euro 900 per discussione è illegittimo
legge n. 103/2017
ha rimodulato i limiti di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta; la Corte precisa che il catalogo tassativo dei vizi denunciabili (art. 448, comma 2-bis) si riferisce alle statuizioni che recepiscono il mero contenuto dell'accordo e non alle determinazioni autonome del giudice (es. rifusione spese)
d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) e legge delega n. 134/2021
d.lgs. 10/10/2022, n. 150; legge delega n. 134/2021
il d.lgs. ha introdotto novità rilevanti (es. art. 458-bis) che hanno mutato la disciplina del contraddittorio e della partecipazione della persona offesa nelle udienze di applicazione della pena dopo decreto di giudizio immediato
Sez. U., n. 47803 del 27/11/2008 (D'Avino)
giurisprudenza che aveva escluso la costituzione di parte civile nelle udienze di richiesta di patteggiamento durante le indagini preliminari; la Corte di legittimità richiama la decisione ma la ritiene non automaticamente estensibile alla disciplina successiva introdotta dall'art. 458-bis
Sez. U., n. 16403 del 30/11/2023 (G.)
Sez. U. n. 16403/2023, dep. 2024
recentissima pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato la legittimazione del danneggiato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche se l'imputato ha già depositato la richiesta di applicazione della pena; valorizza il principio del contraddittorio e il ruolo non meramente petitorio della parte civile
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia (art. 458-bis c.p.p.) la persona offesa può essere avvisata e partecipare all'udienza per la richiesta di applicazione della pena successiva al decreto di giudizio immediato; la sua costituzione come parte civile in quella sede è dunque legittima e il giudice può decidere anche sulle spese di costituzione
- La condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, se derivante da una autonoma determinazione del giudice e non direttamente dalla piattaforma concordata tra PM e imputato, è impugnabile in Cassazione
- Nel patteggiamento non sono liquidabili compensi per la fase decisoria (discussione) né per le fasi istruttorie o dibattimentali secondo l'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014: voci di spesa riferite a tali fasi devono essere contestate e possono portare all'annullamento della liquidazione
- Se la costituzione della parte civile fosse avvenuta in udienza diversa da quella disciplinata dall'art. 458-bis (es. udienza prevista dall'art. 447 nel corso delle indagini preliminari), va verificato se sussisteva il divieto precedente: la giurisprudenza anteriore affermava la nullità assoluta della costituzione illegittima, ma la riforma normativa richiede un'attenta valutazione del caso concreto
- In situazioni analoghe, l'imputato dovrebbe contestare specificamente voci di liquidazione non previste dalla disciplina del patteggiamento (es. "discussione") e il danneggiato/parte civile che intende costituirsi dopo il decreto di giudizio immediato deve verificare di aver ricevuto regolare avviso ex art. 458-bis per esercitare il contraddittorio
- Quando si impugna una sentenza di applicazione della pena su richiesta, distinguere le statuizioni che riproducono l'accordo (soggette a limiti di gravame) da quelle autonome del giudice (liquidazione spese, ecc.): queste ultime restano sindacabili in sede di legittimità
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