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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16666/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa dal GIP in relazione al reato qualificato ex art. 660 c.p., articolando due motivi: (1) violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo che il GIP avrebbe ricostruito i fatti in modo parziale basandosi solo sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle individuazioni fotografiche, senza rispondere alle doglianze difensive e senza accogliere la richiesta istruttoria di sentire a sommarie informazioni il titolare del locale; (2) violazione di legge processuale (art. 336 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il GIP avrebbe errato nel qualificare la sommarie informazioni rese dalla sig.ra Cartillone come querela, applicando quindi impropriamente l'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato che l'iscrizione dell'archiviazione per tenuità nel casellario giudiziale è a uso interno e non equivale a una dichiarazione di colpevolezza, con esclusione degli effetti di certificazione verso privati, datori di lavoro e pubbliche amministrazioni. Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione (il potenziale pregiudizio ipotizzato non basta, nemmeno il rischio di una futura domanda civile), per cui l'impugnazione non è ricevibile. La Corte ha inoltre rigettato i richiami difensivi (Corte Cost. n.173/2022 e altra giurisprudenza) come non pertinenti alla fattispecie di archiviazione. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    Norma penale che qualifica il fatto oggetto di indagine; la Corte riporta che il GIP ha qualificato i fatti ai sensi di questa disposizione

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; è stata applicata dall'ordinanza di archiviazione e la Corte ne discute gli effetti sul casellario giudiziale

  • art. 411, comma 1-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama la giurisprudenza relativa all'archiviazione emessa in sede di opposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte valuta l'inammissibilità del ricorso fondandosi sull'insussistenza dell'interesse concreto all'impugnazione

  • art. 336 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla querela; la questione posta riguarda se il verbale di sommarie informazioni possa essere considerato querela: la Corte osserva che, nel caso, non vi era querela formale e che la qualificazione contestata non giustifica l'impugnazione senza interesse concreto

  • art. 3, comma 1, lett. f) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    Norma regolamentare sul casellario giudiziale; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, spiega l'effetto dell'iscrizione dell'archiviazione per tenuità nel casellario

  • art. 651-bis c.p.p.

    Richiamato per distinguere gli effetti delle dichiarazioni giudiziali dell'esimente rispetto all'archiviazione per tenuità, la quale non produce gli stessi vincoli

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Principio costituzionale richiamato come fondamento della possibilità di impugnare in Cassazione l'archiviazione per tenuità, ma subordinato alla prova di interesse concreto e attuale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per sanzionare il ricorrente

  • art. 5, comma 2, lett. d-bis d.P.R. 313/2002

    Richiamata in relazione alla durata temporanea dell'iscrizione nel casellario (cancellazione dopo 10 anni), per ridimensionare il presunto pregiudizio

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 173/2022; la Corte precisa che la pronuncia della Consulta riguarda la sentenza di proscioglimento e non l'ordinanza di archiviazione

Massime di principio

  • Un'impugnazione in Cassazione di un'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è ricevibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento: il mero potenziale o ipotetico pregiudizio non è sufficiente.
  • L'iscrizione dell'archiviazione per tenuità nel casellario è prevalentemente a uso interno e non equivale a una dichiarazione di colpevolezza; i certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro o delle pubbliche amministrazioni non devono menzionare tale provvedimento.
  • Il rischio di una futura azione civile da parte della persona offesa o lo status professionale/di studente del soggetto non costituiscono, di per sé, un interesse attuale e concreto idoneo a fondare l'impugnazione in Cassazione.
  • Se si contesta la qualifica giuridica del fatto o l'omessa acquisizione di prove, è opportuno dimostrare che tali errori hanno prodotto un pregiudizio attuale e concreto rilevante (non solo teorico) nell'ambito degli effetti pratici del provvedimento impugnato.
  • La distinzione tra sommarie informazioni testimoniali e querela formale è rilevante: non ogni resoconto di fatti da parte della persona offesa equivale a una querela atta a far scattare determinate conseguenze processuali.
  • Prima di proporre ricorso per la rimozione di un'archiviazione per tenuità, valutare alternative (es. istanze in sede civile o amministrativa, richieste di chiarimenti al pubblico ministero) e raccogliere elementi che dimostrino un pregiudizio effettivo derivante dall'iscrizione nel casellario.

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