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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41358/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. e ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari (provvedimento del 5/12/2022), contestandogli il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa deduce inesatta applicazione di norme (artt. 416-bis c.p., 125, 192 e 297, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il Tribunale non ha retrodatato la decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p., nonostante, a suo dire, i fatti della seconda ordinanza fossero anteriori e connessi ai reati estorsivi già accertati; inoltre sostiene che non vi fossero elementi probatori della persistenza del vincolo associativo dopo l'arresto di collaboratori e che la presunzione di prosecuzione dell'attività criminosa non fosse dimostrata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato il principio che la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3 c.p.p. opera solo se i fatti oggetto della ordinanza successiva sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; quando la contestazione relativa al reato associativo è formulata con una "formula aperta" (indicando la persistenza del reato fino a data successiva alla prima ordinanza) la retrodatazione non è ammissibile salvo che gli elementi acquisiti dimostrino la cessazione della permanenza antecedente alla prima ordinanza. Nel caso concreto la contestazione dell'associazione è descritta fino a febbraio 2020 (successiva agli eventi contestati nella prima ordinanza) e non è stata provata la cessazione della partecipazione del ricorrente entro la data della prima ordinanza; pertanto il rigetto dell'istanza di retrodatazione è stato ritenuto corretto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma è stata applicata come contestazione di associazione mafiosa di natura permanente; la formulazione temporale ampia ("fino a...") impedisce automaticamente la retrodatazione se non viene dimostrata la cessazione della partecipazione anteriormente alla prima ordinanza.

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    La retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari opera solo con riferimento a fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; non si applica quando la successiva ordinanza contesti un reato con formula aperta che estende la permanenza oltre la prima ordinanza, salvo prova della cessazione anteriore.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato in relazione al riesame del provvedimento cautelare; non consente di ottenere retrodatazione se mancano elementi che comprovino la cessazione della partecipazione al reato prima della prima ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • artt. 125 e 192 c.p.p.

    Richiamati in motivazione dalla difesa in tema di competenze e motivazione, senza che tuttavia la Corte abbia ritenuto che ne derivasse un vizio tale da incidere sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3 c.p.p. presuppone che i fatti oggetto della ordinanza successiva siano anteriori alla prima ordinanza: va verificata la temporalità effettiva e non è automatica se la contestazione usa una "formula aperta".
  • Nei reati associativi (art. 416-bis) la natura "permanente" dell'illecito e una contestazione temporale estesa impediscono la retrodatazione, a meno che non si dimostri concretamente la cessazione della partecipazione dell'imputato prima della prima ordinanza.
  • La difesa ha l'onere di produrre elementi specifici e concreti (non meri argomenti logici) per provare che la condotta criminale è cessata in una data anteriore alla prima misura cautelare.
  • Il giudice non può retrodatare la misura sulla base della sola "presunzione" di anteriorità o sulla base del fatto che soggetti collegati fossero detenuti: serve prova degli elementi idonei a dimostrare la cessazione della permanenza.
  • In sede di impugnazione per riesame, se la contestazione è formulata in modo da ricomprendere un arco temporale successivo alla prima ordinanza, la prospettiva interpretativa favorevole alla retrodatazione è limitata e dipende da elementi probatori specifici.

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