Cassazione Penale, Sentenza n. 41358/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. e ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari (provvedimento del 5/12/2022), contestandogli il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa deduce inesatta applicazione di norme (artt. 416-bis c.p., 125, 192 e 297, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il Tribunale non ha retrodatato la decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p., nonostante, a suo dire, i fatti della seconda ordinanza fossero anteriori e connessi ai reati estorsivi già accertati; inoltre sostiene che non vi fossero elementi probatori della persistenza del vincolo associativo dopo l'arresto di collaboratori e che la presunzione di prosecuzione dell'attività criminosa non fosse dimostrata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato il principio che la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3 c.p.p. opera solo se i fatti oggetto della ordinanza successiva sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; quando la contestazione relativa al reato associativo è formulata con una "formula aperta" (indicando la persistenza del reato fino a data successiva alla prima ordinanza) la retrodatazione non è ammissibile salvo che gli elementi acquisiti dimostrino la cessazione della permanenza antecedente alla prima ordinanza. Nel caso concreto la contestazione dell'associazione è descritta fino a febbraio 2020 (successiva agli eventi contestati nella prima ordinanza) e non è stata provata la cessazione della partecipazione del ricorrente entro la data della prima ordinanza; pertanto il rigetto dell'istanza di retrodatazione è stato ritenuto corretto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata applicata come contestazione di associazione mafiosa di natura permanente; la formulazione temporale ampia ("fino a...") impedisce automaticamente la retrodatazione se non viene dimostrata la cessazione della partecipazione anteriormente alla prima ordinanza.
art. 297, comma 3 c.p.p.
La retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari opera solo con riferimento a fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; non si applica quando la successiva ordinanza contesti un reato con formula aperta che estende la permanenza oltre la prima ordinanza, salvo prova della cessazione anteriore.
art. 309 c.p.p.
Richiamato in relazione al riesame del provvedimento cautelare; non consente di ottenere retrodatazione se mancano elementi che comprovino la cessazione della partecipazione al reato prima della prima ordinanza.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
artt. 125 e 192 c.p.p.
Richiamati in motivazione dalla difesa in tema di competenze e motivazione, senza che tuttavia la Corte abbia ritenuto che ne derivasse un vizio tale da incidere sull'esito del ricorso.
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3 c.p.p. presuppone che i fatti oggetto della ordinanza successiva siano anteriori alla prima ordinanza: va verificata la temporalità effettiva e non è automatica se la contestazione usa una "formula aperta".
- Nei reati associativi (art. 416-bis) la natura "permanente" dell'illecito e una contestazione temporale estesa impediscono la retrodatazione, a meno che non si dimostri concretamente la cessazione della partecipazione dell'imputato prima della prima ordinanza.
- La difesa ha l'onere di produrre elementi specifici e concreti (non meri argomenti logici) per provare che la condotta criminale è cessata in una data anteriore alla prima misura cautelare.
- Il giudice non può retrodatare la misura sulla base della sola "presunzione" di anteriorità o sulla base del fatto che soggetti collegati fossero detenuti: serve prova degli elementi idonei a dimostrare la cessazione della permanenza.
- In sede di impugnazione per riesame, se la contestazione è formulata in modo da ricomprendere un arco temporale successivo alla prima ordinanza, la prospettiva interpretativa favorevole alla retrodatazione è limitata e dipende da elementi probatori specifici.
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