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Sentenza

Sentenza n. 391/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento e la declaratoria a) della gratuità (o esonero) dal contributo di costruzione per la quota afferente agli oneri di urbanizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di porzione del fabbricato ubicato in Contrada Santa Maria del Monte n. 5 del Comune di Poggio San Marcello, oggetto della SCIA prot. n. 1203 del 14.04.2021, e dell'inesistenza dell'obbligo di versare alcuna somma a tale titolo al predetto Comune per tale intervento; b) della gratuità (o esonero) dal contributo di costruzione per la quota afferente agli oneri di urbanizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di due manufatti accessori del fabbricato ubicato in Contrada Santa Maria del Monte n. 5 del Comune di Poggio San Marcello, oggetto della SCIA prot. n. 451 del 9.02.2022, e dell'inesistenza dell'obbligo di versare alcuna somma a tale titolo al predetto Comune per tale intervento; e per il parziale annullamento e/o disapplicazione - del provvedimento in data 20.09.2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nella parte in cui ha determinato gli oneri di urbanizzazione pretesi dovuti per l'intervento di cui sopra sub a) in € 24.768,70; - del provvedimento in data 21.03.2022 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nella parte in cui ha determinato gli oneri di urbanizzazione pretesi dovuti per l'intervento di cui sopra sub b) in € 2.225,80 [recte 2.226,30]; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento ed in particolare della determinazione dirigenziale n. 94 del 7.12.2018 e/o di eventuali disposizioni regolamentari comunali che prevedano la debenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui sopra, anche se allo stato non comunicate né conosciute; nonché per la condanna - del Comune di Poggio San Marcello alla restituzione dell'importo di € 26.994,50 indebitamente richiesto e versato a titolo di oneri di urbanizzazione, con maggiorazione degli interessi legali dalla data della richiesta di restituzione e sino all'intervenuta restituzione stessa;

Giustizia amministrativa202300030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni comunali degli oneri di urbanizzazione relativi a due interventi edilizi oggetto di SCIA, per complessivi € 26.994,50, nonché i relativi atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le richieste comunali di pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi a due interventi edilizi: il primo riguardante la ristrutturazione e il miglioramento sismico del corpo principale dell’edificio, con demolizione e ricostruzione di una tettoia, e il secondo riguardante la demolizione e ricostruzione di due manufatti accessori. Ha dedotto che gli interventi, riconducibili alla ristrutturazione edilizia, non avevano comportato aumenti di volume, superficie o unità immobiliari, né incremento del carico urbanistico, e che pertanto non erano soggetti agli oneri di urbanizzazione. Ha inoltre contestato l’applicazione della disciplina comunale relativa alle nuove costruzioni mediante demolizione e ricostruzione e l’assoggettamento a contribuzione delle porzioni non residenziali del fabbricato. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente valorizzato un inesistente mutamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale e avrebbe applicato una tariffa incompatibile con l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001. Avendo versato le somme con riserva di ripetizione, ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla restituzione, con interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la controversia riguardava esclusivamente la quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, mentre il costo di costruzione non era contestato. Gli interventi sono stati ricondotti alla ristrutturazione edilizia e, in base alla documentazione e alle stesse difese comunali, è risultato pacifico che non avessero comportato variazioni di superficie o volume, aumento di unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso. Il giudice ha chiarito che gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per il solo fatto che l’intervento sia astrattamente oneroso o consista in demolizione e ricostruzione, ma solo quando l’intervento determini un incremento del carico urbanistico rispetto alla situazione preesistente. Il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a escludere tale incremento, mentre il Comune non ha dimostrato, né adeguatamente motivato, che le specifiche opere avessero accresciuto il peso sul tessuto urbano o la domanda di servizi. Sono stati quindi annullati i provvedimenti del 20 settembre 2021 e del 21 marzo 2022 nella sola parte relativa agli oneri di urbanizzazione, ferma la debenza del costo di costruzione. È stato accertato il diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo, con interessi dalla domanda, intesa anche come eventuale atto stragiudiziale di costituzione in mora. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001

    salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione

    Il contributo di costruzione si compone della quota relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione; gli oneri di urbanizzazione sono collegati al carico urbanistico generato dall'intervento.

  • art. 17, comma 3, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle esenzioni riguarda interventi che sarebbero astrattamente onerosi, ma non è il fondamento necessario dell'esonero quando, in concreto, l'intervento non determina alcun incremento del carico urbanistico.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono rientrare nella ristrutturazione edilizia quando l'edificio ricostruito risulti fedele al precedente, senza che la qualificazione formale dell'intervento determini automaticamente la debenza degli oneri di urbanizzazione.

  • art. 2033 c.c.

    Nel caso di ripetizione dell'indebito, gli interessi decorrono dalla domanda, espressione comprensiva non solo della domanda giudiziale, ma anche degli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora.

  • art. 1219 c.c.

    Gli atti stragiudiziali di costituzione in mora possono valere come domanda ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire.

Massime di principio

  • Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti soltanto quando l'intervento edilizio determina un incremento del carico urbanistico rispetto alla situazione preesistente, da valutare in concreto in relazione all'aumento della domanda di opere e servizi nella zona.
  • La riconducibilità di un intervento alla ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione fedele senza aumento di volume o superficie, esclude la debenza degli oneri di urbanizzazione quando non sia dimostrato alcun incremento del carico urbanistico; non è sufficiente la qualificazione astratta dell'intervento come oneroso o come nuova costruzione secondo una tariffa comunale.
  • In presenza di allegazioni documentate del privato circa l'assenza di aumenti di volume, superficie, unità immobiliari e destinazione d'uso, grava sull'amministrazione l'onere di fornire elementi oggettivi e una motivazione specifica sull'eventuale incremento del carico urbanistico.
  • L'annullamento della determinazione degli oneri di urbanizzazione non incide sulla distinta quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, se quest'ultima non è stata contestata e resta dovuta.
  • In caso di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di oneri di urbanizzazione, gli interessi decorrono dal giorno della domanda, comprendendo anche la richiesta stragiudiziale idonea a costituire in mora il debitore.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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