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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36329/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da una concessione ventennale per la costruzione e gestione di un sistema integrato di raccolta e recupero dei rifiuti, articolato in due impianti funzionalmente collegati. Dopo l'aggiudicazione, sorsero contrasti sulla consegna delle aree di cantiere: per uno dei siti la consegna non fu possibile a causa dell'opposizione delle popolazioni locali e per l'altro vi furono conflitti tra le parti sulla disponibilità delle aree. In primo grado il raggruppamento chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento, ottenendo una condanna del consorzio; in appello la condanna fu ridotta. In sede di legittimità la sentenza d'appello fu cassata con rinvio limitatamente a un profilo relativo alla mancata attivazione del giudizio di ottemperanza, ritenendo che tale omissione non avesse rilievo causale idoneo a rimuovere l'ostacolo di fatto. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ritenne che la vicenda integrasse un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, con inscindibilità del duplice oggetto contrattuale, e respinse sia le domande di risoluzione e danni del raggruppamento sia quelle del consorzio. Il ricorso per cassazione del raggruppamento deduceva: 1) violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., perché, esclusi gli inadempimenti reciproci, il giudice avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto in base alla comune volontà di non eseguirlo; 2) violazione delle norme sul giudicato e omesso esame, per avere la Corte d'appello ritenuto coperto da giudicato un capo che sarebbe stato invece assorbito, così omettendo di valutare un ulteriore inadempimento del consorzio; 3) violazione delle norme sul giudicato e omesso esame, per non avere la Corte valutato tutti i fatti allegati sulle condotte delle parti nel 2001 e per avere attribuito alla precedente decisione di legittimità una portata maggiore, sostenendo inoltre che la questione della inscindibilità dei due impianti e della novità dell'addebito non fosse affatto nuova. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che il giudice di rinvio aveva autonomamente accertato, sulla base dei principi fissati in precedenza, una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione che, in contratto a prestazioni corrispettive, determina di diritto la risoluzione ex art. 1463 c.c. e rende superflua ogni ulteriore indagine sugli inadempimenti colpevoli. Poiché tale accertamento assorbiva ogni domanda costitutiva e risarcitoria fondata sull'inadempimento, il ricorrente non aveva interesse a censurare la mancata declaratoria di risoluzione per inadempimento né le ulteriori doglianze sul merito. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del consorzio, e il ricorrente principale è stato condannato alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato del consorzio. Ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. La decisione si fonda sull'affermazione che il giudice di rinvio aveva correttamente accertato, anche d'ufficio, una impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione, con effetto risolutivo ex lege del contratto e conseguente irrilevanza delle censure sull'inadempimento colpevole e sul giudicato interno prospettate dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, esclusi gli inadempimenti, il contratto avrebbe dovuto essere risolto; la Corte ritiene però che la questione sia assorbita dall'impossibilità sopravvenuta

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di effetti della risoluzione; la Corte non lo applica direttamente perché ritiene decisiva la risoluzione ex art. 1463 c.c.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per denunciare il giudicato; la Corte ritiene le censure inconferenti rispetto all'accertamento di impossibilità sopravvenuta

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno e ai limiti del giudizio di rinvio

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato quale norma sul giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per i limiti del giudice di rinvio e la vincolatività del principio di diritto

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione alla prosecuzione del giudizio dopo cassazione con rinvio

  • art. 1463 c.c.

    ritenuto applicabile quale base della risoluzione di diritto del contratto a prestazioni corrispettive per impossibilità sopravvenuta definitiva

  • art. 1256, comma 1, c.c.

    richiamato come norma che, insieme all'art. 1463 c.c., regola l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta definitiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione opera di diritto e comporta la risoluzione ex art. 1463 c.c., con assorbimento delle domande fondate sull'inadempimento colpevole.
  • Quando il giudice di rinvio accerta che la causa concreta del contratto non è più realizzabile per un impedimento oggettivo definitivo, diviene superflua ogni indagine sulle reciproche colpe e sulle ulteriori contestazioni di inadempimento.
  • Le censure sul giudicato interno o sulla portata del principio di diritto sono inammissibili se non incidono sull'accertamento decisivo, cioè sull'impossibilità sopravvenuta che estingue il rapporto e travolge le pretese derivanti dal contratto.
  • Se l'assetto negoziale è strutturalmente unitario e inscindibile, la definitiva impossibilità di una parte essenziale del programma contrattuale può riflettersi sull'intero rapporto, determinando lo scioglimento del vincolo per impossibilità sopravvenuta.
  • La parte che impugna deve avere un interesse concreto e attuale alla censura: se l'esito giuridico del rapporto è comunque segnato dalla risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta, le doglianze sull'inadempimento risultano prive di decisività.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImplicazioni di giudicato e rinvioRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicatoOnere della prova

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