Cassazione Civile, Ordinanza n. 40911/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia trae origine da un sopralluogo eseguito in relazione al gruppo di misura dell’energia elettrica utilizzata per un’attività di campeggio, all’esito del quale veniva accertato un erroneo calcolo dei consumi e veniva ricostruito un credito in favore del gestore del servizio per euro 30.892, poi azionato in giudizio. La parte utilizzatrice eccepiva che il creditore non avesse rispettato la procedura obbligatoria prevista dalla deliberazione AEEG n. 200/1999, Titolo IV, artt. 9 e seguenti, per la ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura. La Corte d’appello confermava la condanna ritenendo che, secondo un principio di reciprocità, il gestore potesse dimostrare il cattivo funzionamento del contatore e procedere alla ricostruzione dei consumi secondo la disciplina regolatoria, e che incombeva sull’utente debitrice provare il fatto estintivo del credito. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta, in unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di accertamento del mancato rispetto della procedura obbligatoria di ricostruzione dei consumi; si contestava inoltre, in sostanza, che non fosse stata considerata la limitazione degli addebiti ai soli 365 giorni. La società controricorrente resisteva eccependo anche il difetto di legittimazione passiva per mancata partecipazione del distributore territorialmente competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbita, per la ragione più liquida, l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente. Nel merito ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato, sia pure sinteticamente, la questione della ricostruzione dei consumi mediante confronto tra gruppo di misura e scheda di installazione, nonché quella della variazione in meno degli addebiti. Ha aggiunto che, al più, la censura riguardava un vizio motivazionale non più deducibile per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione, anche sinteticamente, sulla questione sottoposta al suo esame.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è veicolata come nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 non è più deducibile il mero vizio di insufficienza della motivazione, ove la doglianza riguardi solo la motivazione sintetica o non pienamente esaustiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il richiamo giurisprudenziale è usato per definire rigorosamente la nozione di omessa pronuncia.
Deliberazione AEEG n. 200/1999, Titolo IV, artt. 9 e ss.
È la disciplina regolatoria richiamata per la ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura; la Corte rileva che la questione è stata comunque considerata dal giudice di merito.
art. 11.3 della Deliberazione n. 200/1999
La motivazione d’appello è ritenuta coerente con la regola regolatoria invocata in tema di variazione in meno degli addebiti.
art. 380 bis c.p.c.
La relatrice aveva proposto l’accoglimento del ricorso, proposta non condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito affronti la questione in modo espresso, anche con motivazione succinta o per relationem agli elementi di fatto rilevanti.
- La censura che investe solo la completezza o l’ampiezza della motivazione non è più scrutinabile come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- Nelle controversie sul recupero dei consumi energetici, la contestazione del cliente sulla regolarità della ricostruzione deve confrontarsi con l’accertamento tecnico e con la disciplina regolatoria applicabile; se il giudice di merito esamina tali profili, non può parlarsi di omissione di pronuncia.
- Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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