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Sentenza

Sentenza n. 1040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione II, n. 58 del 17 gennaio 2023, resa inter partes, concernente la non assentibilità di una cila in sanatoria e la conferma dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino.

Giustizia amministrativa202304295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso contro la non assentibilità di una CILA in sanatoria e la conferma dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di una pompeiana posta davanti a un bar

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (impresa privata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento comunale con cui era stata dichiarata la non assentibilità di una CILA in sanatoria ed era stata confermata l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino della pompeiana. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la mancata adozione di una nuova ordinanza di rimessa in pristino con assegnazione di un nuovo termine dopo la presentazione della CILA, il difetto e l’apparenza della motivazione, l’illogicità, il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 11, 31, 36 e 37 del d.P.R. 380/2001, la violazione dell’art. 96 del regolamento edilizio intercomunale e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Il TAR aveva accolto il ricorso e condannato il Comune alle spese. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando in ordine alla sussistenza di un titolo legittimante la richiesta di sanatoria, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione insufficiente o contraddittoria; ha inoltre contestato la decisione relativa alla mancata dimostrazione dell’integrazione dei parcheggi eliminati dall’installazione della struttura e la violazione dell’art. 96 del regolamento edilizio intercomunale e dell’art. 112 c.p.c. Nel corso del giudizio d’appello il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame, richiamando la sopravvenuta normativa intercomunale e l’estinzione della società ricorrente in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che la dichiarazione espressa, motivata e proveniente dall’appellante fosse idonea a dimostrare il venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’impugnazione, alla luce anche della sopravvenuta normativa intercomunale e dell’estinzione della società originaria ricorrente. Per effetto della declaratoria processuale, ha confermato la sentenza impugnata. Le spese del grado d’appello sono state compensate; ai fini del contributo unificato, il Comune appellante è stato considerato soccombente nel grado.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale norma di riferimento per la definizione del giudizio in presenza del venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno dell’efficacia della dichiarazione motivata dell’appellante circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata nei motivi di appello in relazione alla sussistenza di un titolo legittimante la richiesta di sanatoria; non esaminata nel merito per l’improcedibilità dell’appello.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata nei motivi del ricorso di primo grado in relazione all’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino; non esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata in relazione alla sanatoria edilizia; non esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata nei motivi del ricorso di primo grado in relazione alla sanabilità dell’intervento; non esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, una dichiarazione espressa e motivata dell’appellante, dalla quale emerga il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta modifica del quadro normativo applicabile e l’estinzione della parte privata originariamente ricorrente possono costituire circostanze idonee a fondare il venir meno dell’interesse dell’amministrazione alla prosecuzione dell’appello, se dedotte mediante una dichiarazione motivata.
  • La declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’esame dei motivi di gravame e conduce alla conferma della sentenza impugnata sul piano processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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