Sentenza n. 5411/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1825/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2554/2023, pubblicata in data 14/02/2024 e notificata il 04/08/2024, con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero alla restituzione di trattenute previdenziali illegittime pari a euro 2.594,64, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 1825/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla restituzione di euro 2.594,64 per trattenute previdenziali illegittimamente operate, oltre interessi. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o documentare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della sentenza, sicché la pretesa della ricorrente doveva essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha affermato che dal giudicato deriva il diritto della ricorrente a conseguire quanto riconosciuto e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che il ritardo maturato dall'Amministrazione non fosse sufficiente a giustificare la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 650,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Per l'esecuzione del giudicato
La norma consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La somma coercitiva può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma la sua applicazione richiede una valutazione giudiziale della sufficienza del ritardo e, nel caso concreto, non è stata ritenuta giustificata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria risultante da un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base dei principi in materia di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'Amministrazione limitarsi a darvi integrale esecuzione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un Commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile scadenza del termine, anche senza compenso.
- La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento del ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma richiede una valutazione concreta del ritardo e della sua idoneità a giustificare la misura coercitiva.
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