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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29529/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione per IRPEF e altri tributi riferiti all'anno d'imposta 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente alla dedotta nullità della notifica di due cartelle di pagamento presupposte, perché notificate presso un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente nel comune di Itri. L'Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione, sostenendo la regolarità delle notifiche e valorizzando, tra l'altro, la residenza/domicilio fiscale risultante dai modelli Unico 2013-2015. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello ritenendo che tale rilievo costituisse questione nuova, e quindi inammissibile, in appello. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come domanda/eccezione nuova una mera difesa basata su documenti già acquisiti in primo grado e diretta a contrastare la contestazione del contribuente sulla notifica degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che, nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese e argomentazioni con cui l'Amministrazione contesta le ragioni già dedotte dalla controparte. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva qualificato come nuova e inammissibile la difesa dell'Agenzia sulla notificazione presso il domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, richiamato nel dispositivo, è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di proporre mere difese o argomentazioni per contrastare le contestazioni già dedotte in primo grado.

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È valorizzato per la possibilità delle parti di produrre nuovi documenti in appello a confutazione delle ragioni avversarie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese, alle argomentazioni e alle prospettazioni difensive che si limitino a contestare la fondatezza delle censure già formulate in primo grado.
  • La qualificazione di un'argomentazione come eccezione nuova va compiuta distinguendo tra eccezione in senso tecnico, idonea a introdurre un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa, e semplice difesa volta a contrastare un fatto già dedotto dalla controparte.
  • La difesa in appello fondata su documenti già presenti agli atti e diretta a sostenere la regolarità della notifica non integra, di per sé, una questione nuova se non amplia il thema decidendum rispetto a quanto già controverso in primo grado.
  • Nel processo tributario la possibilità di produrre nuovi documenti in appello è coerente con la facoltà di sviluppare difese contro le contestazioni avversarie, purché non si introducano nuove eccezioni in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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