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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07280/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, originariamente dipendenti della società cedente e poi transitati alle dipendenze di due successive cessionarie per effetto di cessioni di ramo d'azienda, volta a ottenere l'inclusione nella retribuzione del cosiddetto "premio feriale" e il pagamento degli arretrati maturati. I ricorrenti assumevano che tale emolumento, corrisposto annualmente dalla originaria datrice di lavoro, costituisse un uso aziendale non eliminabile unilateralmente né travolto dal trasferimento d'azienda. La Corte d'appello aveva invece respinto l'appello, ritenendo che l'uso aziendale avesse natura di fonte sociale assimilabile a un contratto integrativo aziendale e che, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., esso non sopravvivesse quando presso le cessionarie fosse presente una contrattazione collettiva di pari livello. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2112, comma 3, c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto esistente una contrattazione integrativa aziendale presso le cessionarie, mai prodotta in giudizio; 2) violazione dell'art. 2112, comma 3, c.c., per avere negato il premio anche nel periodo compreso tra la cessione e la disdetta della precedente contrattazione collettiva; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, per la condanna alla rifusione nonostante un precedente orientamento favorevole della stessa Corte d'appello in fattispecie analoga.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto nei limiti indicati il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto pacifica e incontestata l'esistenza di contrattazione collettiva aziendale presso entrambe le cessionarie, senza considerare che tale aspetto era stato invece specificamente contestato in appello. Ha tuttavia dichiarato inammissibili, o comunque assorbite, le ulteriori censure: il secondo motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento parziale del primo, mentre il terzo è stato parimenti assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2112, comma 3, c.c.

    in caso di cessione di ramo d'azienda si applica il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria; l'uso aziendale o il trattamento migliorativo della cedente non sopravvivono se la cessionaria è dotata di propria contrattazione collettiva di pari livello, mentre possono proseguire solo in mancanza di tale disciplina collettiva

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice non può ritenere pacifico un fatto che sia stato specificamente contestato dalla parte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 115 c.p.c. e 2112 c.c. nel motivo di nullità per travisamento della prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova sull'esistenza della contrattazione aziendale presso le cessionarie

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che tale censura non era stata formulata nei rigorosi termini richiesti

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite in tema di travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile con revocazione per errore di fatto nei casi previsti

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per la censura sulle spese di lite

Massime di principio

  • In caso di cessione di ramo d'azienda, il trattamento collettivo applicabile ai lavoratori ceduti è quello vigente presso la cessionaria se esiste una disciplina collettiva di pari livello; l'originario trattamento migliorativo della cedente, compresi gli usi aziendali, non prosegue automaticamente in presenza di tale disciplina.
  • L'uso aziendale, pur avendo efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo aziendale, segue la stessa sorte della contrattazione collettiva e cessa di essere applicabile quando il rapporto passa a una cessionaria che abbia una propria contrattazione collettiva aziendale.
  • Nel giudizio di merito il fatto della esistenza o inesistenza di una contrattazione collettiva aziendale non può essere considerato pacifico se la parte lo ha specificamente contestato; la mancata considerazione di tale contestazione integra errore processuale censurabile in cassazione.
  • Il travisamento della prova, quando si traduce in svista sul contenuto oggettivo del materiale probatorio, non coincide con una mera diversa valutazione delle prove e non può essere trasformato in un riesame del merito sotto la veste del vizio di legittimità.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede la precisa indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso che in sostanza mira a rivalutare il fatto è soggetto alle preclusioni proprie dell'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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