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Sentenza

Sentenza n. 2159/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva e, per invalidità derivata, diniego comunale del certificato per seminativo su terreni comunali gravati da uso civico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva fondata su vicende giudiziarie proprie e del figlio, sui rapporti familiari e sulla cointeressenza economica tra imprese appartenenti al medesimo contesto familiare. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 10 l. 241/1990, lamentando l'omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni procedimentali, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'illogicità e lo sviamento. In particolare, ha sostenuto che la propria posizione penale riguardasse reati comuni e si fosse conclusa per prescrizione, che i fatti fossero risalenti e non attuali, che la conduzione di fatto dell'impresa da parte del figlio fosse stata superata dalle pronunce penali e fosse comunque incompatibile con la sua detenzione, che i figli fossero stati assolti o prosciolti e che il rapporto con la nuora non costituisse elemento significativo. Con il secondo motivo ha dedotto autonomamente la carenza di attualità del pericolo infiltrativo, valorizzando il tempo trascorso, la detenzione del figlio dal 2018 e il beneficio della liberazione anticipata. Con il terzo motivo ha contestato che l'interdittiva fosse fondata sul mero rapporto di parentela con i figli. Il provvedimento comunale è stato censurato solo in via derivata, senza autonome doglianze.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 10 l. 241/1990, rilevando che la Prefettura aveva consentito la partecipazione e valutato le osservazioni in forma sintetica. Non è necessaria la confutazione analitica di ogni osservazione, purché dalla motivazione complessiva emergano le ragioni del mancato accoglimento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto comprovata dagli atti dei procedimenti penali la conduzione di fatto dell'impresa anche da parte del figlio e ha considerato rilevante, quale elemento corroborante, la cointeressenza economica con il marito e la nuora. La posizione della ricorrente nel procedimento penale riguardava anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reato qualificato come indicativo ai sensi dell'art. 84 del Codice antimafia; la prescrizione non equivale a un'accertata innocenza nel senso prospettato dalla ricorrente e gli elementi penali possono essere valorizzati in sede preventiva. Le assoluzioni o i proscioglimenti dei familiari non sono stati ritenuti decisivi, perché l'interdittiva non ha natura sanzionatoria penale, ma preventiva, e mira a impedire il rischio di infiltrazione mafiosa sulla base di elementi sintomatici e indiziari. È stato inoltre ritenuto legittimo il collegamento tra i fatti del procedimento relativo all'associazione mafiosa del figlio, riferiti agli anni 2011-2012, e quelli del diverso procedimento riferiti agli anni 2014-2015. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che fatti risalenti possono sorreggere l'interdittiva quando, valutati complessivamente, mantengano attualità e concretezza prognostica. La detenzione del figlio non elimina il pericolo, poiché il vincolo associativo mafioso può permanere durante la carcerazione, salvo prova di un radicale distacco, non emersa nel caso concreto. La liberazione anticipata rileva solo per la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena e non dimostra il venir meno della pericolosità ai fini della prevenzione antimafia. Quanto al terzo motivo, il rapporto di parentela può assumere rilievo quando, per intensità e contesto, dimostri una conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa; nel caso concreto, tale regia risultava corroborata da accertamenti giudiziari, dal contesto imprenditoriale e territoriale e dagli ulteriori elementi indiziari. Il Collegio ha ritenuto integrata, secondo il criterio del più probabile che non, una prognosi ragionevole di rischio infiltrativo. Ne è derivata anche la legittimità vincolata del provvedimento comunale impugnato in via derivata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Prefettura, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La disposizione configura una fattispecie preventiva di pericolo: l'interdittiva può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, anche non accompagnati da un accertamento penale definitivo, purché concreti e non meramente aleatori.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva, il cui esercizio comporta una valutazione prognostica sul rischio di infiltrazione nell'impresa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale disciplina dell'informazione antimafia; la sua applicazione consente di valorizzare unitariamente gli elementi indiziari e il contesto complessivo per formulare la prognosi di infiltrazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    L'obbligo di esame delle osservazioni procedimentali non impone una confutazione specifica e analitica di ogni argomento; è sufficiente che le ragioni del mancato accoglimento risultino dalla motivazione complessiva.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai canoni di buon andamento dell'azione amministrativa, senza che il giudice ravvisi una loro violazione.

  • art. 640-bis c.p.

    La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è considerata un reato-spia rilevante ai fini della valutazione prefettizia del rischio infiltrativo.

  • art. 416-bis c.p.

    La condanna definitiva per associazione di tipo mafioso di un familiare costituisce elemento grave del quadro indiziario; la presunzione di pericolosità non è automaticamente esclusa dalla detenzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La prescrizione, in assenza di una pronuncia più favorevole, non impedisce che i fatti sottostanti siano valutati in sede amministrativa preventiva come elementi indiziari.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata sulla base di un quadro indiziario complessivo, anche in assenza di un accertamento penale definitivo dell'infiltrazione o del condizionamento mafioso, quando il rischio risulti ragionevole secondo il criterio del più probabile che non.
  • Nella valutazione del rischio infiltrativo, i rapporti familiari possono assumere autonoma rilevanza quando, per intensità e per il contesto imprenditoriale e territoriale, siano indicativi di una conduzione familiare o di una regia collettiva dell'impresa; non occorre dimostrare che l'interdittiva si fondi sul solo vincolo parentale isolatamente considerato.
  • Fatti risalenti possono fondare un'interdittiva antimafia se, valutati unitariamente con gli altri elementi, conservano capacità sintomatica e consentono una prognosi attuale e concreta del pericolo di infiltrazione. La detenzione del soggetto mafioso non esclude di per sé la permanenza dei legami associativi, salvo prova di un radicale distacco.
  • La prescrizione o il proscioglimento in sede penale non impediscono automaticamente alla Prefettura di valorizzare, in chiave preventiva e indiziaria, i fatti storici emersi dai procedimenti penali, purché l'amministrazione non li consideri isolatamente ma li inserisca in una motivazione complessiva e coerente.
  • L'amministrazione non è tenuta a confutare singolarmente ogni osservazione procedimentale: nell'ambito dell'art. 10 l. 241/1990 è sufficiente una valutazione sintetica, purché dalla motivazione complessiva del provvedimento risultino le ragioni per cui le osservazioni non sono state accolte.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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