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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. II, 26 luglio 2024, n. 1982

Giustizia amministrativa202501725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta di pagamento di € 185.528,00 a titolo di contributo di costruzione per il mutamento senza opere della destinazione funzionale di un capannone da agricola a commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari dichiarati)

Prevale il privato

La controversia

Gli originari ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione comunale deducendo, in primo luogo, di non essere più proprietari dell’immobile e, quindi, di non essere tenuti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. In appello hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere richiesto agli attuali titolari del bene, invocando anche l’efficacia di un precedente giudicato. In via subordinata, hanno contestato la qualificazione dell’immobile come commerciale, sostenendo che il deposito fosse funzionalmente connesso a un’attività produttiva. Hanno inoltre dedotto la non debenza del costo di costruzione, l’errata parametrazione del contributo alla destinazione commerciale anziché produttiva e l’utilizzo della superficie lorda invece di quella netta. È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’omesso esame di una proposta di accordo pubblico-privato concernente opere viabilistiche e il possibile scomputo degli oneri. Il Comune ha sostenuto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza del TAR Veneto, ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato. È stato respinto il motivo relativo alla riferibilità soggettiva dell’obbligazione: il Comune aveva correttamente emesso la richiesta nei confronti degli appellanti, poiché essi si erano qualificati come comproprietari nell’istanza del 2015, avevano allegato una dichiarazione sostitutiva richiamante il titolo di acquisto e avevano conferito procura al tecnico nella medesima qualità. I successivi trasferimenti di titolarità, anche se eventualmente rappresentati in altri procedimenti, non imponevano al Comune di ricollegarli alla specifica vicenda. Sono stati invece ritenuti fondati i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione sulla qualificazione dell’uso come commerciale anziché produttivo e sulla quantificazione del contributo. Il provvedimento non esponeva in modo congruo e completo gli elementi concreti dai quali desumere che l’utilizzo a magazzino o deposito rientrasse univocamente nella funzione commerciale, né chiariva adeguatamente l’eventuale esclusione del costo di costruzione per attività connesse a quella industriale e i parametri di superficie da utilizzare, netta o lorda. L’omessa comunicazione di avvio, pur non determinando direttamente l’illegittimità dell’ingiunzione, aveva contribuito all’incompletezza dell’istruttoria, poiché avrebbe consentito agli interessati di rappresentare tali elementi. È stato respinto il motivo relativo alla proposta di accordo pubblico-privato, non risultando un collegamento immediato e diretto tra tale proposta, la richiesta contributiva e i poteri comunali di pianificazione e gestione del territorio. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La richiesta del contributo di costruzione per il mutamento di destinazione funzionale deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria e motivazione circa la destinazione effettivamente rilevante e la quantificazione delle somme dovute.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla debenza e alla determinazione del contributo di costruzione.

  • artt. 82 e 83 l.r. Veneto n. 61/1985

    Richiamati in relazione ai criteri di calcolo del contributo e al parametro della superficie netta o lorda.

  • d.m. Ministero dei lavori pubblici 10 maggio 1977

    Richiamato in relazione alla determinazione della superficie rilevante ai fini del calcolo del contributo.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non ha inciso direttamente sulla legittimità dell’ingiunzione, ma ha contribuito all’incompletezza dell’istruttoria impedendo agli interessati di rappresentare elementi rilevanti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dagli appellanti con riferimento all’efficacia del giudicato, ma il motivo relativo alla riferibilità soggettiva dell’obbligazione è stato respinto.

Massime di principio

  • La richiesta del contributo di costruzione può essere emessa nei confronti del soggetto che, nell’ambito del procedimento edilizio, si sia qualificato come proprietario o comproprietario dell’immobile e abbia fornito all’amministrazione documentazione coerente con tale qualità; i successivi trasferimenti del bene non incidono automaticamente sulla legittimità dell’individuazione del destinatario nell’ambito della specifica vicenda.
  • La determinazione del contributo di costruzione per un mutamento di destinazione d’uso è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione non esponga gli elementi concreti che consentono di ricondurre un’attività di deposito o magazzino alla destinazione commerciale anziché a quella produttiva.
  • L’amministrazione deve motivare adeguatamente sia sull’eventuale debenza del costo di costruzione per attività connesse a una funzione industriale o produttiva, sia sui parametri utilizzati per il calcolo degli importi, inclusa la scelta tra superficie netta e superficie lorda quando tale scelta è contestata dall’interessato.
  • Anche quando la determinazione del contributo abbia natura vincolata, la mancata comunicazione di avvio può concorrere a determinare l’incompletezza dell’istruttoria se priva l’interessato della possibilità di fornire elementi rilevanti sulla destinazione dell’immobile e sulla quantificazione del contributo.
  • Una proposta di accordo pubblico-privato relativa alla viabilità o alla pianificazione territoriale non incide sulla legittimità di una richiesta di contributo di costruzione in assenza di un collegamento immediato e diretto tra la proposta, l’obbligazione contributiva e il procedimento in cui l’ingiunzione è stata adottata.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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