Cassazione Penale, Ordinanza n. 32138/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e tre i motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla configurabilità del delitto contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come questioni di legittimità, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze probatorie e testimoniali. Secondo la Corte, la motivazione della sentenza impugnata era completa e priva di manifeste illogicità; le doglianze si risolvevano quindi nella contrapposizione di una lettura alternativa del materiale processuale, estranea al giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama implicitamente i limiti del giudizio di legittimità rispetto alle deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione, escludendo che il ricorso possa trasformarsi in una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 616 c.p.p.
La disposizione è applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi di motivazione mirano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove, delle testimonianze o delle risultanze processuali.
- Alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'autonoma valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di verificare la maggiore o minore corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali né di sostituire la valutazione della Corte di merito; esso è limitato alla verifica dell'illogicità manifesta e immediatamente percepibile.
- Il giudizio di cassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, ma riguarda esclusivamente la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione impugnata.
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